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Cassa integrazione in deroga: ecco come funziona

Lavoro
Getty Images

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19

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La cassa integrazione in deroga viene estesa all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale Covid-19 per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria.

Ma come funzione a cassa integrazione in deroga?

La cassa integrazione in deroga (cigd) è uno strumento di politica passiva, aggiuntivo rispetto a quelli esistenti della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, introdotto a partire del 2005, per garantire un sostegno economico a lavoratori di quelle imprese che non possono beneficiare degli ordinari interventi d’integrazione salariale.

Concepito come strumento sperimentale di sostegno a reddito in costanza di rapporto, l’ammortizzatore è stato oggetto di diverse proroghe nel corso degli anni. La legge di bilancio 2019 ( ha ammesso che il trattamento di mobilità in deroga possa essere concesso, nel limite massimo di dodici mesi, anche in favore dei lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto alla nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (naspi).

La cigd può essere concessa o prorogata ai lavoratori subordinati con la qualifica di operai, impiegati e quadri, compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, con un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di intervento, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, decreto interministeriale 1° agosto 2014, n. 83473.

Il trattamento di cigd può essere richiesto dai soggetti giuridici qualificati come imprese (ex articolo 2082 del codice civile), dai piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile (coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti) e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 con riferimento ai lavoratori che hanno instaurato con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato.

Come funziona

La cigd viene concessa dalla regione o provincia autonoma con determina, se la richiesta d'intervento proviene da unità produttive site in un'unica regione o provincia autonoma oppure viene concessa dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze, con apposito decreto interministeriale, se la richiesta proviene da aziende cosiddette ‘plurilocalizzate’ aventi cioè unità produttive dislocate sull'intero territorio nazionale.

Le regioni e province autonome possono disporre la concessione della cigd sulla base di risorse che, con appositi decreti, il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze, mette a disposizione di ciascun ente territoriale.

I limiti di durata massima di concessione del trattamento, in relazione a ciascuna delle unità produttive coinvolte, vanno calcolati con riferimento all'anno civile. I periodi di cigd non contribuiscono al raggiungimento del limite dei 36 mesi nel quinquennio previsto per la cigs.

L'azienda non può presentare domande di integrazione salariale in deroga e domande per trattamenti garantiti dai suddetti fondi per periodi coincidenti. L'indennità è pari all'80% della retribuzione, comprensiva di eventuali ratei di mensilità aggiuntive, che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale, comunque non oltre le 40 ore settimanali.

L'importo della prestazione non può superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno.

Il trattamento di integrazione salariale è equiparato alla retribuzione percepita per l'attività prestata alle dipendenze di terzi anche ai fini della disciplina del cumulo con la pensione. Pertanto al lavoratore pensionato, che sia posto in cigd, si applica lo stesso regime di cumulo di pensione/retribuzione in atto prima del collocamento in integrazione salariale.
La cigd è cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio, rese in tutti i settori produttivi, nel limite complessivo di 3.000 euro l'anno per anno civile, rivalutabile annualmente sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. L'Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. In questo caso l'interessato non sarà obbligato a presentare la comunicazione preventiva di cui all'articolo 8, comma 3, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Il rimborso delle quote del trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo ‘ininterrotto’ di sospensione dal lavoro sono a carico del datore di lavoro. Infatti, la condizione di sospensione dal lavoro, per intervento della cigd, non rientra in alcuna fattispecie che ne preveda l'indennizzo essendo una prestazione finanziata da risorse di natura non contributiva.

Il lavoratore, che presta attività retribuita senza averne dato comunicazione alla struttura Inps territorialmente competente, decade dal diritto. Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono valide al fine dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione.

Come fare la domanda

Per fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga l'impresa deve aver preventivamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità come ferie residue e maturate, permessi, banca ore. Il beneficio può essere erogato ai lavoratori sospesi dal lavoro o che effettuano un orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva a causa di: situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori; situazioni aziendali determinate da condizioni temporanee di mercato; crisi aziendali; ristrutturazione o riorganizzazione.
La cigd non può essere mai concessa per cessazione dell'attività dell'impresa o di parte della stessa. Le aziende che utilizzano la cigd sono obbligate al versamento del contributo addizionale che all'art. 5 del decreto legislativo n. 148 del 23 settembre 2015 introduce una misura progressiva per il pagamento dei periodi di cassa integrazione salariale fruiti.

Quando fare domanda

La domanda deve essere presentata entro venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro, corredata dal verbale di accordo sindacale e dall'elenco dei lavoratori interessati. In caso di presentazione tardiva della domanda il trattamento di cigd decorre dall'inizio della settimana precedente alla data di presentazione della domanda.

Per il pagamento diretto al lavoratore, l'azienda deve presentare online all'Inps il modello IG/Str/Aut (cod. SR41). Per il pagamento a conguaglio il d.lgs. 148/2015 ha fissato le modalità e i termini per il rimborso delle prestazioni. Il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuate entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso oppure, se successivi, alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione (provvedimento di autorizzazione da parte dell'Istituto). Per i trattamenti conclusi prima dell'entrata in vigore del decreto, i sei mesi decorrono da tale data.

Nel caso di crisi che coinvolgano unità produttive site in un'unica regione o provincia autonoma, la domanda di cigd deve essere presentata dall'azienda online all'Inps attraverso il servizio dedicato (piattaforma Digiweb), o alla regione, con il modello IG/15 deroga (cod. SR100). In caso di presentazione della domanda alla regione, la stessa dovrà trasmettere nel sistema informativo percettori (sip) sia la determina di concessione, sia la domanda SR100.
Nel caso di crisi che coinvolgano unità produttive site in diverse regioni o province autonome, l'azienda deve presentare apposita domanda al ministero del Lavoro e delle politiche sociali. A seguito dell'istruttoria il ministero stesso emanerà un apposito decreto interministeriale di concessione della prestazione, successivamente l'azienda potrà trasmettere online all'Inps attraverso il servizio dedicato (piattaforma Digiweb), la domanda (cod. SR100) indicando il numero di decreto.