Trenta ricorsi "improcedibili": vale legge agosto 2022
(ANSA) - GENOVA, 03 GEN - I Comuni non possono prorogare le concessioni demaniali marittime ad uso turistico e ricreativo oltre il 31 dicembre 2023 e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) "condivide questa lettura". Lo ha ribadito il Tar della Liguria pronunciandosi con trenta sentenze di "improcedibilità" pubblicate oggi che confermano la validità della legge 5 agosto 2022, numero 118, che ha stabilito il termine finale di durata delle concessioni in essere sino al 31 dicembre 2023. Due dei trenta ricorsi su cui si è pronunciato il Tar della Liguria erano stati presentati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) contro gli atti con cui comuni di Sarzana e Portovenere (entrambi in provincia della Spezia) avevano in passato aperto la possibilità di proroghe sino al 31 dicembre 2033.
"La questione inerente alla necessità di applicare o disapplicare la normativa nazionale di proroga (legge 145/2018) sino al 2033 e, dunque, alla sua compatibilità con il diritto europeo ed al principio del suo primato, non è più rilevante in ragione del suo superamento operato tramite l'introduzione della nuova disciplina interna - spiega il Tar nelle sentenze sui ricorsi Agcm - La stessa Autorità ricorrente, con la memoria depositata il 31 ottobre 2022 per l'udienza pubblica, ha mostrato di condividere questa lettura". L'Agcm aveva censurato gli atti con cui i Comuni di Sarzana e Portovenere avevano ha preso atto dell'estensione della durata/validità delle concessioni demaniali marittime fino al 2033, come disposta dalla legge n. 145 del 2018.
Gli altri 28 ricorsi al Tar della Liguria giudicati sempre "improcedibili" erano stati presentati da titolari di stabilimenti balneari, società sportive, bar e ristoranti che operano nella regione e che negli scorsi anni avevano chiesto a Comuni come Genova, Sori, Rapallo, Lavagna, Chiavari, Moneglia, Monterosso proroghe delle concessioni demaniali marittime sino al 2033. "Sono stati rilevati d'ufficio profili di rito inerenti la possibile improcedibilità di ricorsi per sopravvenuta carenza d'interesse, dovuta a sopravvenienza normativa; le amministrazioni comunali saranno tenute a conformarsi al nuovo dettato legislativo", ribadisce il Tar. (ANSA).