Cds conferma, concessioni balneari efficaci solo fino 2023

Liguria

Ribadita la priorità delle norme Ue

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(ANSA) - GENOVA, 23 MAG - ''Le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano a essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, cesseranno di produrre effetti nonostante qualsiasi eventuale proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento Ue". Lo ribadisce una sentenza pubblicata oggi con cui il Consiglio di Stato boccia il ricorso in appello presentato contro Comune di Imperia e Regione Liguria (non costituiti in giudizio) da parte di una società già sconfitta in primo grado al Tar della Liguria, in relazione all'esito sfavorevole della domanda presentata nel 2016 al Comune di Imperia per ottenere concessioni demaniali ventennali relative a due stabilimenti balneari.
    Il Cds ha confermato la legittimità degli atti con cui il Comune ha respinto le richieste di concessioni. Il Consiglio di Stato ha richiamato due sentenze del 2021 confermando a oggi sempre validi i principi di diritto stabiliti in materia, "per evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative in essere, nonché per tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure di gara e nell'auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea". I magistrati amministrativi di appello giudicando sul caso di Imperia hanno riaffermato che "le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, compresa la moratoria per l'emergenza Covid, sono in contrasto con il diritto dell'Ue: tali norme non devono esse applicate dai giudici né dalla pubblica amministrazione; anche in caso siano state rilasciate proroghe deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo agli attuali concessionari".
    (ANSA).
   

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