Assegno di inclusione, in arrivo pagamenti per situazioni disagio senza risposte da Comuni
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L'Inps ha cominciato a pagare l’Adi alle persone che si sono autodichiarate in una situazione di svantaggio e per le quali non è arrivata la conferma da parte delle amministrazioni comunali indicate nella domanda. Ecco cosa c’è da sapere
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- L'Inps ha cominciato a pagare l'Assegno di inclusione (Adi) alle persone che si sono autodichiarate in una situazione di svantaggio e per le quali non è arrivata la conferma da parte delle amministrazioni comunali indicate nella domanda. È quanto emerge da un messaggio dell'Istituto
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- "A decorrere dalla mensilità di aprile 2024, l'Inps ha messo in pagamento le domande di Assegno di inclusione per le quali non sia stato comunicato all'Istituto, da parte delle Amministrazioni interessate, l'esito delle verifiche della condizione di svantaggio e dell'inserimento in un programma di cura e assistenza entro i sessanta giorni dalla comunicazione da parte dell'Istituto e la cui istruttoria abbia avuto esito positivo”, si legge nel messaggio
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- “I pagamenti – spiega l’ Inps – vengono disposti il giorno 15 del mese per i primi pagamenti e il 27 del mese per i rinnovi, con la possibilità di uno o due giorni di anticipazione o scorrimento in concomitanza di giorni festivi”. I primi pagamenti, quindi, dovrebbero essere disposti oggi 15 maggio
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- Nel messaggio, l’Inps ricorda che l'Istituto prima di riconoscere il beneficio "verifica le condizioni di svantaggio e di inserimento nei programmi di cura e assistenza dichiarati nelle domande per l’Assegno di inclusione”. Questa verifica avviene coinvolgendo le Amministrazioni che hanno rilasciato le certificazioni, tra cui i Comuni e le Asl
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- L’Inps aggiunge: “Per le certificazioni di svantaggio rilasciate dal Comune, o per le attestazioni relative all'inserimento in programmi di cura e assistenza a titolarità dei Comuni, delle quali sia stato auto-dichiarato il possesso”, il decreto prevede che l’Istituto “comunichi tempestivamente al Comune indicato dal richiedente le dichiarazioni da verificare mediante la Piattaforma per la gestione dei Patti per l'inclusione sociale (GePI)”
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- L’esito di queste verifiche deve essere comunicato dal Comune all'Inps attraverso la stessa Piattaforma entro sessanta giorni dalla comunicazione da parte dell'Istituto. In assenza di tale comunicazione, chiarisce l’Inps, la richiesta è accolta. In questi giorni, appunto, l’Inps sta iniziando a pagare il beneficio a quelle persone che si sono autodichiarate in una situazione di svantaggio e per le quali non è arrivata la conferma da parte delle amministrazioni comunali
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- Anche le domande di Adi per le quali le Amministrazioni hanno confermato la condizione di svantaggio e l’inserimento nei programmi di cura e assistenza, in caso di esito positivo dell’istruttoria relativamente alle verifiche sugli altri requisiti di accesso alla misura, vengono progressivamente accolte e poste in pagamento. L’esito del controllo sulla condizione di svantaggio e sull’inserimento nel programma di cura e assistenza è consultabile dal cittadino nella procedura Adi disponibile sul sito dell’Inps
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- L'Assegno di inclusione viene riconosciuto dal primo gennaio 2024 come misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale. L’accesso al beneficio, spiega il ministero del Lavoro, è “condizionato al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell'Isee, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa”
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- L'Assegno di inclusione è riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni: con disabilità (come definita ai fini Isee); minorenne; con almeno 60 anni di età; in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione
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- I requisiti sono diversi. Il richiedente deve essere cittadino Ue o familiare di cittadino Ue, o con permesso di soggiorno Ue o con asilo politico, residente in Italia da 5 anni (gli ultimi 2 continuativi). Non deve essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione e non deve avere sentenze definitive di condanna negli ultimi 10 anni. Il suo nucleo familiare deve avere Isee non superiore a 9.360 euro, reddito familiare non superiore a 6mila euro annui che aumenta in base alla scala di equivalenza in funzione del n° di componenti
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- REQUISITI/2
Deve poi avere un patrimonio immobiliare, definito ai fini Isee (diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini Imu non superiore a 150mila €), non eccedente 30mila €; un patrimonio mobiliare, definito ai fini Isee, non superiore a 6mila €, più 2mila € per ogni componente il nucleo successivo al primo, fino a un massimo di 10mila €, più ulteriori 1.000 € per ogni minorenne dopo il secondo. Non detenere autoveicoli di cilindrata sopra 1600 cc. o motoveicoli sopra 250 cc., immatricolati nei 36 mesi antecedenti, né imbarcazioni o aeromobili