Bonus casa, dalle ritenute più care al Superbonus per i redditi minori: le novità
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A partire dal 1° marzo le ritenute sui bonifici sono passate dall’8% all’11%: questo significa per l’Erario un aumento degli introiti (nel 2022 si era toccata la cifra record di 3 miliardi). A breve il ministero dell’Economia dovrebbe ufficializzare i termini del Superbonus, per chi ha Isee di 15mila euro, mentre il Fisco ha reso noto come il Bonus casa si possa ancora richiedere per chi ha già stipulato l’atto notarile con Isee nel 2023
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- I lavori in casa coperti dagli appositi bonus statali saranno più cari. Come prevede la Manovra 2024, dal 1° marzo si passa dalla vecchia aliquota dell'8%, che grava sulle ritenute legate ai bonifici, a quella nuova dell'11%. Sarà un vero e proprio anticipo delle imposte, che rischia di portare con sé qualche problema a imprese e cittadini, che potrebbero veder salire i prezzi
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- Il rischio è che le imprese accumulino più crediti d’imposta, che sono maggiormente difficili da drenare in un secondo momento. Per chi versa gli anticipi, invece, non è sicuro avere più avanti la liquidità che serve per utilizzare il credito in compensazione. Il rischio è quindi quello che il credito resti fermo per chi in un anno non ha un gran numero di versamenti
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- Per l’Agenzia delle Entrate l'aumento si traduce in un effetto cassa stimato in 622 milioni. La ritenuta sui bonifici esiste dal 2010: allora quando era del 10%. Negli anni è scesa e risalita, arrivando anche al 4%. Mai però si era raggiunto l’11%
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- L'espansione dei Bonus casa ha spinto in alto il livello di tutte le ritenute accumulate. I livelli sono schizzati in particolare quando è stato lanciato il Superbonus 110%. Lo scorso anno, ma anche nel 2022, con le ritenute si erano superati i 3 miliardi. Nel 2010, invece, le ritenute erano arrivate a poco meno di 560 milioni
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- Sono attese novità da parte del ministero dell’Economia, che dovrebbe presto emanare un decreto per il Superbonus ai redditi minori. Chi ha un reddito basso, sempre con un Isee massimo di 15mila euro, potrà accedere a un fondo dello Stato che garantirà un aiuto a partire dal prossimo anno per compensare la differenza tra il nuovo bonus del 70% e il 110%, ma a una condizione: aver completato almeno il 60% dei lavori
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- Il contributo potrà essere usato solo per le spese sostenute tra il primo gennaio prossimo e il 30 ottobre del 2024. Questo aiuto è già previsto da una norma dello scorso anno e si appoggia su un fondo di una ventina di milioni di euro, di cui 16 non utilizzati, ma che ora potrebbe essere rafforzato
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- Nel frattempo, sono arrivati i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul bonus casa under 36, tagliato per il 2024 ma con ancora la garanzia statale sul mutuo. Alcuni, però, potranno beneficiare ancora anche del taglio delle tasse legate alla casa, ma è importante aver agito prima della fine del 2023 per beneficiare della defiscalizzazione. L’Agenzia delle Entrate ha specificato che è fondamentale, alla data del rogito notarile, aver già richiesto l’attestazione per la misura. Altrimenti i benefici non potranno essere recuperati
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- Per usufruire dei bonus serve aver chiesto l'Isee prima della data del rogito notarile visto che il requisito “deve riscontrarsi alla data di stipula del contratto”. Inoltre, il Fisco ha specificato che non può ritenere possibile per un contribuente avere un Isee con validità retroattiva rilasciato con una Dsu presentata in una data successiva a quella dell'atto. L’Indicatore dovrà essere stato richiesto prima della stipula del contratto. I bonus si applicano agli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2023
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- Ma quali sono i benefici? Sono incluse l'esenzione da imposte di registro, ipotecaria e catastale per le compravendite non soggette a Iva. Per gli acquisti soggetti a Iva, oltre all'esenzione fiscale, viene dato un credito d'imposta pari all'imposta sul valore aggiunto versata al venditore. Le agevolazioni sono rivolte ai giovani sotto i 36 anni con un Isee non superiore a 40mila euro annui
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- Tra i requisiti c'è quello di avere o stabilire la residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel Comune in cui si trova l’immobile e dichiarare di non essere titolare dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dell’immobile in questione
- Serve poi dichiarare di non essere titolare su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato con le medesime agevolazioni
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- Per tutti gli altri sono tornate le agevolazioni classiche previste sulla prima casa:
- Un’imposta di registro dal 9% al 2%;
- Un'imposta ipotecaria e catastale di 50 euro ciascuna;
- Un'aliquota per vendite assoggettate a Iva dal 10% al 4% (con imposte ipotecarie e catastali di 200 euro ciascuna)