Superbonus, cosa succede se si vende la casa dopo aver ricevuto la detrazione?
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Se si decide di vendere l’immobile entro 10 anni lo Stato tassa la plusvalenza. Ci sono però delle eccezioni e bisogna fare attenzione al calcolo del guadagno: non tutte le spese vi rientrano e il costo di costruzione va rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo
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- Già da tempo c’è un giro di vite sul Superbonus, ad esempio la detrazione per i lavori svolti nel 2024 è scesa al 70%, che si aggiunge alla forte limitazione della cessione del credito e dello sconto in fattura. Va però ricordato come siano piuttosto limitate anche le operazioni successive alla fine dei lavori
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- È infatti presente l’imposta sui capital gain realizzati con la cessione di immobili per i quali si è beneficiato della maxi-detrazione del 110% a nemmeno dieci anni dalla conclusione degli interventi. In pratica, nei 10 anni successivi alla fine dei lavori agevolati con il Superbonus la vendita degli immobili è tassata
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- Ci sono però delle eccezioni: non sono tassate le plusvalenze sulla cessione degli immobili se si tratta di acquisti per successione
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- Altro esempio sono gli acquisti adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, se tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione ci sia un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte di tale periodo
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- La plusvalenza è pari alla differenza tra il corrispettivo percepito per la vendita e il prezzo di acquisto (o costo di costruzione) aumentato di ogni altra spesa inerente all'immobile ceduto
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- In caso di vendita degli immobili oggetto di lavori, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, ai fini del calcolo della plusvalenza (costi di acquisto o costo di costruzione-prezzo di vendita) il prezzo di acquisto o il costo di costruzione è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
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- Attenzione al limite temporale: se si è beneficiato della cessione del credito o dello sconto in fattura, e quindi non si è sostenuto, in tutto o in parte, alcun esborso economico, non si tiene conto tra i costi delle spese beneficiate dal Superbonus del 110% solo se gli interventi si sono conclusi da non più di 5 anni all’atto della cessione. Storia diversa se questo termine è trascorso: in questo caso verranno conteggiate al 50% sempre entro il limite dei 10 anni precedenti la cessione
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- Questa misura è stata introdotta per scoraggiare le vendite speculative, assicurando che le detrazioni fiscali vengano effettivamente utilizzate per migliorare l’efficienza energetica degli immobili
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- Se si è scelta la detrazione nella dichiarazione dei redditi, invece, tutte le spese possono essere prese in considerazione. È previsto, infine, che per gli immobili acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione sia rivalutato in base alla variazione dell’indice Istat
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- Alle plusvalenze si applica, a scelta del contribuente, l’imposta sostitutiva del 26% o le aliquote progressive Irpef, in genere meno convenienti