Dal 1° gennaio 2024 i fornitori hanno la facoltà di applicare, in alcuni casi, un onere a carico del cliente se questo esercita il recesso prima dello scadere del contratto. A delineare il nuovo quadro è una delibera dell'Arera dello scorso 6 giugno. Una insidia per i consumatori che si inserisce in un periodo delicato di passaggio dal mercato tutelato a quello libero, con la fine delle tutele fissata al 10 gennaio per il gas e al primo luglio per l'elettricità
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- Sul mercato dell'elettricità arrivano gli oneri di recesso anticipato per i clienti domestici e le piccole imprese. Dal 1° gennaio 2024 infatti i fornitori hanno la facoltà di applicare, in alcuni casi, un onere a carico del cliente se questo esercita il recesso prima dello scadere del contratto
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- A definire le nuove regole è una delibera dell'Arera dello scorso 6 giugno. Nel testo si specifica come eventuali penali possano essere applicate "esclusivamente nei contratti di durata determinata e a prezzo fisso"
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- Ma è possibile addebitare oneri di recesso anche sui contratti a tempo indeterminato, si legge nella delibera, se hanno "condizioni economiche a prezzo fisso di durata determinata", limitatamente al primo periodo di validità delle condizioni economiche
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- In merito al recesso e alla validità dell'onere, l'autorità ha anche fissato specifici obblighi per i fornitori: nel contratto va indicato "chiaramente", nel suo importo massimo, l'eventuale onere, che deve essere "specificamente approvato e sottoscritto dal cliente". Altre indicazioni devono trovarsi nel riquadro "Modalità e oneri per il recesso" della scheda sintetica, che riassume le caratteristiche dell'offerta
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- Il venditore, stabilisce la delibera dell'Arera, deve "specificare che la somma di denaro indicata nel contratto costituisce un importo massimo che potrebbe essere ridotto in ragione dell'effettiva perdita economica diretta derivante dal recesso anticipato"
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- Inoltre, per qualunque tipologia di contratto, la variazione unilaterale delle condizioni da parte del venditore comporta la decadenza dell'eventuale applicazione di oneri di recesso anticipato
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- L'autorità specifica che "la somma richiesta deve, in ogni caso, essere proporzionata e non può eccedere la perdita economica direttamente subita dal venditore, compresi i costi legati a eventuali pacchetti di investimenti o servizi già forniti al cliente nell'ambito del contratto". Al venditore anche "l'onere di provare l'esistenza e l'entità di tale perdita economica"
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- Critiche le associazioni dei consumatori. Consumerismo definisce "assurde" le penali e punta il dito contro "condizioni vincolanti" a fronte di un "tanto decantato libero mercato". Una misura "a favore degli operatori che non vogliono più assumersi il rischio di mercato, ribaltato adesso interamente sul consumatore finale"
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- Il Codacons annuncia un ricorso al Tar del Lazio contro la delibera Arera, definendo "illegittimi" gli oneri e ipotizzando al contempo una "class action per conto di tutti gli utenti ingiustamente danneggiati". Assoutenti chiede un intervento di Antitrust e Mister Prezzi spiegando che queste penali "potevano avere un significato prima della crisi energetica, quando non vi erano volatilità e impennate delle tariffe" ma "nel quadro attuale sviano la concorrenza impedendo ai consumatori di passare a offerte più convenienti"
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- La delibera Arera dello scorso 6 giugno che prende le mosse dalla cosiddetta "direttiva elettrica" Ue del 2019, già recepita nel 2021 dal nostro Parlamento