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Pensione, come riscattare gli anni della laurea

Economia
Modello Inps (Foto di repertorio - Fotogramma)

L'istituto di previdenza prevede la possibilità di riscattare gli anni della laurea, a patto che il titolo sia stato conseguito

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Con l'allontanamento progressivo dell'età pensionabile e il flop delle pensioni part-time, il riscatto del corso di laurea sta conquistando sempre più i futuri pensionati. Si tratta di un istituto previdenziale che permette di dare nuovo valore agli anni trascorsi sui libri. Condizione necessaria affinché la domanda possa andare a buon fine è, come riporta il sito dell'Inps, che il richiedente abbia effettivamente conseguito il titolo di studio. 

Come funziona

È possibile riscattare i diplomi universitari che non hanno durata inferiore a 2 e superiore a 3 anni, quelli con durata non inferiore a 4 e superiore a 6 anni, i diplomi di specializzazione conseguiti dopo la laurea o al termine di un corso non inferiore ai 2 anni, nonché i dottorati di ricerca la cui durata dei corsi è stabilita dalla legge. Inoltre, possono essere riscattati anche gli anni impiegati per conseguire i titoli accademici introdotti dal decreto 3 novembre 1999, n. 509 ovvero Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale, e Laurea Specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale propedeutico alla laurea. Anche i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale possono essere valorizzati ai fini pensionistici. I periodi che invece non possono essere riscattati sono quelli di iscrizione fuori corso.

La domanda

Il laureato deve presentare la domanda di riscatto per via telematica. Dopo di che verrà predisposto il pagamento dell'onere attraverso specifici bollettini Mav inviati dall'Inps, che sarà possibile pagare online oppure presso qualsiasi sportello bancario o postale. È possibile stamparli online, richiederli al numero 803 164 (gratuito da telefono fisso) oppure al numero 06 164164 da cellulare. In questi due ultimi casi, i tagliandi per il pagamento verranno inviati a mezzo posta al domicilio fornito o via posta elettronica.

Pagamento rateale

Le cifre indicate sui bollettini possono essere anche corrisposte con un pagamento rateale mediante addebito diretto sul proprio conto corrente. Per avviare la procedura basterà compilare il modulo SDD, indicando l'opzione a importo fisso predefinito. Una volta data l'autorizzazione per l'addebito, l'Inps invierà una lettera di conferma indicante il mese di attivazione del servizio e gli importi con le relative scadenze. Fino all'arrivo della conferma, bisognerà continuare a pagare il dovuto con i bollettini Mav. L'addebito automatico potrà essere revocato in qualsiasi momento. Per le domande presentate dopo il 1° gennaio 2008, i pagamenti per il riscatto del corso di laurea possono essere fatti in un'unica soluzione senza l'applicazione di interessi. Il mancato pagamento dell’importo in unica soluzione o del versamento della prima rata equivale alla rinuncia alla domanda, che viene archiviata. Il che non significa che non si possa ripresentare una nuova richiesta per lo stesso titolo e periodo. Per le rate successive alla prima, il loro pagamento oltre la scadenza ma con un ritardo non superiore a 30 giorni, è consentito per non più di cinque volte. In caso di superamento del limite, va ricalcolato l'importo da pagare in quanto tutta l'operazione viene considerata alla stregua di una nuova domanda.

I requisiti

I soggetti che possono richiedere il riscatto del corso di laurea devono aver conseguito il diploma di laurea o un titolo equivalente. Tale istituto è accessibile anche per chi non ha un lavoro e che, al momento della richiesta, non è mai stato iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza. I periodi da riscattare non devono essere coperti da contribuzione obbligatoria o da riscatto sia dal fondo a cui si fa domanda sia presso altri regimi previdenziali. Inoltre, è necessario essere titolari di contribuzione nel sistema pensionistico a cui si chiede il riscatto.

Cosa fare in caso di laurea estera

La convenzione firmata a Lisbona l'11 aprile 1997 permette di riconoscere i titoli di studio conseguiti nella regione europea. Pertanto, in base al punto 1 della circolare n.468 del 7 settembre 1978 i titoli universitari conseguiti all'estero sono riscattabili se riconosciuti da università italiane o se hanno valore legale in Italia. Il riconoscimento di tali titoli ai fini previdenziali è stato rimesso al Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Pertanto i titoli conseguiti all'estero sono riscattabili solo se riconosciuti. Possono accedere alla valutazione i titoli di studio accademici rilasciati nei Paesi aderenti alla Convenzione di Lisbona. Una volta inviata la domanda, l'Inps sottopone il titolo al Ministero al fine di ottenere il riconoscimento ai fini previdenziali.

Richiesta da soggetti inoccupati

Nel caso in cui a richiedere il riscatto degli anni necessari per il conseguimento della laurea siano soggetti che non svolgono alcun lavoro e non sono iscritti a nessuna forma obbligatoria di previdenza, l'onere richiesto è pari al livello minimo imponibile degli artigiani e commercianti, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'Assicurazione Generale Obbligatoria. Tale contributo va corrisposto per ogni anno da riscattare. La cifra versata è trasferita verso l'ente di gestione previdenziale indicato dall'interessato.