La decisione è arrivata in seguito a numerose segnalazioni riguardanti la conclusione di contratti non richiesti e compilati con dati inesatti e non aggiornati di clienti della società
Hera Comm dovrà pagare una sanzione da cinque milioni di euro. Lo ha deciso il Garante della Privacy che, dopo diverse segnalazioni e reclami, ha riscontrato violazioni nel trattamento dei dati personali di oltre 2300 clienti nell'ambito della fornitura di energia elettrica e gas. In particolare, i reclami riguardavano la conclusione di contratti non richiesti nel mercato libero, compilati con dati inesatti e non aggiornati di clienti della società, e presi arbitrariamente dagli agenti porta a porta.
Gli illeciti accertati dal Garante
L'Autorità, nel corso delle indagini, ha accertato che Hera Comm non ha adottato misure tecniche e organizzative adeguate a scongiurare l'utilizzo illecito dei dati dei clienti da parte degli agenti porta a porta. Quest'ultimi, infatti, acquisivano le generalità degli interessati scattando fotografie del documento d'identità, per poi procedere a loro insaputa all'attivazione della fornitura. In alcuni casi gli agenti attivavano anche polizze assicurative, sottoscritte con firma falsa, inviate insieme ai contratti. Come se non bastasse era inadeguato anche il sistema di monitoraggio della società, che utilizzava delle telefonate di controllo per verificare la volontà del cliente, ma che nella maggior parte dei casi finiva con l'attivazione anche quando le chiamate non andavano a buon fine per l'irreperibilità della persona contattata. Nei reclami gli utenti lamentavano proprio di aver appreso dell'instaurazione del nuovo contratto solo dopo la ricezione da parte di Hera di documentazione sottoscritta con firma falsa o di comunicazioni per aggiornare lo stato di attivazione della fornitura, senza aver mai però avuto alcun contatto con la società. Alcuni reclami riguardavano anche l'inesatto o tardivo riscontro di Hera alle richieste di esercizio dei diritti ai sensi del Regolamento privacy.
Il Garante ordina misure correttive
Il Garante quindi, oltre alla sanzione pecuniaria, ha ingiunto alla società una serie di misure correttive, tra cui l'adozione di un sistema che preveda l'interruzione del processo di contrattualizzazione in caso di mancata risposta alla telefonata di controllo; nonché l'effettuazione di verifiche preventive e audit periodici per la valutazione dell'operato delle agenzie incaricate. La società dovrà inoltre stabilire specifici tempi di conservazione dei dati, distinti per categoria e finalità di trattamento.
"Operiamo da sempre nell'interesse dei nostri clienti"
In risposta a questa decisione, la società ha rilasciato una nota in cui afferma che ''il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali riguarda un numero esiguo di casi coinvolti e diverse sono le misure già poste in essere dalla società. Hera Comm precisa che opera da sempre nell’interesse dei propri clienti, mettendo in campo le misure necessarie per la tutela dei loro dati personali e monitorando attentamente i propri processi interni ed esterni''.
E aggiunge: "Pur prendendo atto delle conclusioni raggiunte dall’Autorità e della conseguente sanzione amministrativa pecuniaria, ridotta della metà in caso di pagamento entro 30 giorni, Hera Comm precisa inoltre che il suddetto provvedimento riguarda un numero estremamente esiguo di casi rispetto alla numerosità delle pratiche complessivamente e positivamente gestite".
"Non c'è pace per i consumatori"
La decisione di multare per cinque milioni Hera Comm è stata accolta con favore dall'Unione Nazionale Consumatori. "È un'ottima notizia - commenta il vicepresidente Marco Vignola: purtroppo non c'è pace per i consumatori nel settore energetico. Tra teleselling e agenti porta a porta, le attivazioni di contratti non richiesti fioccano". "Come dimostra questa sanzione non solo le società energetiche dovrebbero rivolgersi solo a call center e agenzie serie, ma dovrebbero anche adottare tutte le verifiche opportune per evitare usi illeciti dei dati o pratiche scorrette, ad esempio ricontattando il cliente per verificare la sua effettiva volontà. Suggeriamo comunque ai consumatori di non cambiare mai fornitore rispondendo a una proposta telefonica o porta a porta, perché non si ha il tempo di verificare l'effettiva convenienza dell'offerta e si è sottoposti alla pressione psicologica del venditore. L'unica via è andare sul portale offerte di Arera".
La nota di Hera Comm sul provvedimento del Garante Privacy
Riceviamo e pubblichiamo nora di Hera Comm: "Con riferimento al recente provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali relativo al trattamento di alcuni dati nell’ambito della fornitura di energia elettrica e gas, Hera Comm precisa che opera da sempre nell’interesse dei propri clienti, mettendo in campo le misure necessarie per la tutela dei loro dati personali e monitorando attentamente i propri processi interni ed esterni. Pur prendendo atto delle conclusioni raggiunte dall’Autorità e della conseguente sanzione amministrativa pecuniaria (ridotta della metà in caso di pagamento entro 30 giorni), Hera Comm precisa inoltre che il suddetto provvedimento riguarda un numero estremamente esiguo di casi rispetto alla numerosità delle pratiche complessivamente e positivamente gestite. La stessa Autorità nel provvedimento ha positivamente tenuto conto soprattutto del fatto che non risultino precedenti violazioni in materia da parte del titolare del trattamento, della costante collaborazione offerta da Hera Comm durante tutto il procedimento e delle misure già introdotte spontaneamente dalla società, dal 2023 ad oggi, volte a potenziare i controlli verso la rete di agenti porta a porta e a migliorare sia i processi di contrattualizzazione sia le misure tecniche sui sistemi per garantire maggiore sicurezza nel trattamento dei dati dei propri clienti. Tutte misure giudicate con favore dal Garante che le ha definite “ragionevoli”, riconoscendo così la qualità del lavoro svolto. Tra gli altri fattori attenuanti, infine, l’Autorità nelle proprie conclusioni ha riconosciuto che anche l’inadeguatezza dei riscontri forniti nelle fattispecie oggetto di reclamo è riferita a casi isolati (solo 2 casi).