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Aereo in ritardo, Cassazione: provare il danno non spetta a passeggero

Cronaca

Basta presentare il biglietto del viaggio e allegare l'inadempimento della compagnia per chiedere un risarcimento. Accolto il ricorso di un uomo che, di ritorno da Berlino in Italia prima di Natale, nel 2009, non aveva potuto raggiungere la Sicilia

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Bastano il biglietto aereo e l'inadempimento della compagnia in allegato. È quello che serve per chiedere un risarcimento danni per un grave ritardo di un volo. Non occorre quindi, per i viaggiatori, provare quanto avvenuto. Lo ha stabilito la terza sezione civile della Cassazione.

Esibire il biglietto e allegare l'inadempimento del vettore

I giudici spiegano: "Il passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto, deve fornire la prova della fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento del vettore". Spetta poi al vettore stesso, convenuto in giudizio, dimostrare che ci sia stato l’adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza. Queste, nello specifico, sono fissate dal regolamento europeo del 2004, secondo cui i "passeggeri di voli ritardati di un tempo pari o superiore a 3 ore possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati" e, quindi, "possono reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria". 

"Il vettore aereo ha accesso alle prove"

L'onere della prova, dunque, spetta al "vettore aereo operativo": "Mentre il passeggero - osserva la Suprema Corte - di regola non ha disponibilità di una prova diretta del ritardo dell'aeromobile su cui viaggiava (tranne, in ipotesi, la riproduzione fotografica dei tabelloni informativi dell'aeroporto), il vettore aereo, che opera in un regime di controllo e verifica, da parte delle autorità aeroportuali, del tracciato aereo di ogni volo", può facilmente accedere alla "prova ufficiale dell'orario esatto in cui il veicolo è atterrato".

Un episodio di ritardo del 2009 e la riapertura del caso

I giudici di piazza Cavour, con la sentenza depositata il 23 gennaio, hanno accolto il ricorso di un uomo che, di ritorno da Berlino in Italia, due giorni prima di Natale, nel 2009, non aveva potuto raggiungere la Sicilia, dove era residente. C'era stato infatti un ritardo di 4 ore sulla tratta Berlino-Roma. Di conseguenza, l'uomo non era riuscito a prendere il secondo volo diretto a Palermo. Il passeggero aveva quindi chiesto la condanna alla compensazione pecuniaria - di 400 euro - della compagnia aerea, oltre che il risarcimento del danno, citando il regolamento europeo e la Convenzione di Montreal del 1999, ratificata anche in Italia. I giudici del merito - il giudice di pace e il tribunale di Roma - avevano respinto la sua istanza, ma la Cassazione ha riaperto il caso e ha specificato che il "vettore potrà difendersi", e su due piani differenti. "O dimostrando che l'inadempimento non vi è stato o che, se vi è stato, non ha superato (in caso di ritardo) le soglie di rilevanza" fissate dal regolamento comunitario europeo, "oppure - conclude la Corte - dimostrando che l'inadempimento, pur essendosi obiettivamente consumato, è dipeso da forza maggiore o da caso fortuito, che rendono il fatto non imputabile al suo autore".