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Cassazione: detenuto straniero disabile non può essere espulso

Cronaca

Alla base della valutazione dei giudici, il diritto inviolabile alla salute sancito dall'art. 32 della Costituzione e dalle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo

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Uno straniero con gravi disabilità non potrà essere espulso dall'Italia. A deciderlo è la prima sezione penale della Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di un immigrato detenuto nel nostro Paese. Il motivo: il diritto alla salute è "inviolabile". L'uomo, invalido al cento per cento e beneficiario di un assegno Inps dopo l'amputazione di una gamba, nel suo ricorso rilevava che il suo paese d'origine dove sarebbe stato costretto a ritornare – dove non ha legami familiari e da cui mancava da oltre 30 anni, passati tutti in Italia – non aveva una normativa assistenziale per le persone disabili.

Le motivazioni

La Suprema Corte ha ribaltato la sentenza del giudice di sorveglianza, secondo il quale "la disabilità non rientra tra le condizioni che il legislatore ha posto a fondamento del divieto di espulsione". In una pronuncia del 2001 è stato sancito, spiega la Cassazione, che "il provvedimento di espulsione pronunciato nei confronti di persona irregolarmente soggiornante nello Stato non possa essere eseguito quando dall'esecuzione derivi un irreparabile pregiudizio per la salute dell'individuo".

Un caso da riesaminare

Per questo, afferma la Cassazione, è erroneo il presupposto interpretativo secondo il quale "il diritto inviolabile alla salute dello straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale potrebbe essere tutelato solo attraverso l'espressa previsione di uno specifico divieto di espulsione". Il tribunale di sorveglianza dovrà quindi riesaminare il ricorso dello straniero detenuto, poiché non è possibile affermare a priori che "il provvedimento di espulsione non leda quel 'nucleo irriducibile' del diritto alla salute garantito dall'articolo 32 della Costituzione, né incorra in violazione dei fondamentali diritti riconosciuti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo", ma la valutazione del giudice, nel caso specifico, dovrà avvenire seguendo questi principi e, in generale, attraverso un'attenta valutazione "caso per caso".