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Covid, sentenza a Milano: non c'è l’obbligo di riferire la verità per l’autocertificazione

Lombardia
©Ansa

Il giudice ha accolto la richiesta della procura cittadina perché “il fatto non sussiste”. È stato così assolto un 24enne finito a processo con l’accusa di falso per aver mentito nel dichiarare che stava tornando a casa dal lavoro, durante un controllo a Milano, nel lockdown dello scorso marzo

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A Milano è stato assolto un 24enne finito a processo (in rito abbreviato) con l'accusa di falso per aver mentito nel dichiarare nell'autocertificazione che stava tornando a casa dal lavoro durante un controllo a Milano nel marzo dello scorso anno, in pieno lockdown da emergenza Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - QUANDO MI VACCINO? - LA SITUAZIONE A MILANO E IN LOMBARDIA).

La sentenza

La decisione, presa dal gup Alessandra Del Corvo, è stata presa in quanto "un simile obbligo di riferire la verità non è previsto da alcuna norma di legge" e, anche se ci fosse, sarebbe "in palese contrasto con il diritto di difesa del singolo", previsto dalla Costituzione. Il giudice ha così accolto la richiesta di assoluzione nei confronti del giovane della procura di Milano. Il giovane finito a processo, come chiunque altro sottoposto a controlli di questo genere con autodichiarazioni, non può trovarsi "di fronte all'alternativa di scegliere tra riferire il falso, al fine di non subire conseguenze", ma poi venendo comunque "assoggettato a sanzione penale" per falso ideologico del privato in atto pubblico, oppure "riferire il vero nella consapevolezza di poter essere sottoposto a indagini" per il reato di "inosservanza dei provvedimenti dell'autorità", come accadeva in quel periodo di lockdown. La sanzione divenne poi amministrativa, ossia una multa.

Gup: "Alterantiva di scelta contrasta con diritto difesa persona"

Questa "alternativa" di scelta tra il vero e il falso, chiarisce ancora il gup, "contrasta con il diritto di difesa" della persona. Altrimenti, si legge ancora, si dovrebbe sostenere che "il privato sia obbligato a 'dire il vero'" nell'autodichiarazione "pur sapendo che ciò potrebbe comportare la sua sottoposizione a indagini" per un reato penale o, come in questi casi ora, a "sanzioni amministrative pecuniarie". Tra l'altro, il gup fa notare anche come nei casi delle autocertificazioni per l'emergenza Covid "il controllo successivo sulla veridicità di quanto dichiarato dai privati è solo eventuale e non necessario da parte della pubblica amministrazione" e, dunque, tanti presunti atti falsi possono rimanere privi di sanzioni. Nel caso specifico, la difesa del giovane aveva impugnato il decreto penale di condanna per falso emesso dalla Procura e così si è arrivati a processo in abbreviato davanti al gup.

Gip: è reato violare la quarantena per chi ha il Covid 

È un reato violare la quarantena da parte di chi ha il Covid e, quindi, non vanno archiviate le inchieste nei confronti di coloro che, risultati positivi al tampone e con tanto di comunicazione da parte dell'autorità sanitaria, si sono allontanati da casa. Questo l'orientamento dell'ufficio gip di Milano deciso l'altro ieri al termine di una riunione e che non condivide la linea della Procura proposta in una richiesta 'pilota' di archiviazione, comunque accolta, di un caso di una senzatetto malata che, il 21 marzo dell'anno scorso, si era allontanata dall'ospedale dove era ricoverata per far ritorno al dormitorio dove era ospite.

La posizione della procura

L'istanza, la prima di una serie, firmata dal pm Maura Ripamonti e dall'aggiunto Tiziana Sicilano, ha portato i giudici del settimo piano del palazzo di Giustizia a studiare in modo approfondito la materia per elaborare una linea comune diversa da quella della Procura. I pm, infatti, hanno ritenuto che "il reato non sussiste" per "effetto delle modifiche introdotte" il 22 maggio scorso "in sede di conversione del decreto legge" del 25 marzo precedente che hanno affidato Sindaco il compito, "assai" raro nella pratica, di notificare al diretto interessato un'ordinanza per intimare il divieto di allontanamento da casa. Essendo una norma che presenta "non indifferenti problemi applicativi" in quanto, in sostanza, non si ha notizia che sia mai stata notificato a un positivo un simile provvedimento da parte di un qualsiasi primo cittadino, coloro che violano l'obbligo di quarantena non sono punibili "anche a titolo di sanzione amministrativa".

La decisione dei gip milanesi

Non la pensano così i gip milanesi che dopo la riunione di due giorni fa hanno ritenuto che commette reato chi non rispetta l'obbligo di quarantena in seguito al provvedimento dell'Ats di competenza "di carattere individuale - si legge in un documento da loro redatto - il quale non necessariamente, non essendo previsto dalla legge, deve avere forma scritta, ma può anche consistere in un avviso orale dato con una comunicazione telefonica o tramite medico curante". Così a seconda dei casi le contestazioni possono variare: da una sanzione amministrativa, alla violazione dell'articolo 260 del Testo Unico delle leggi sanitarie - "chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo é punito con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000 - fino al caso limite di epidemia colposa. Dunque l'orientamento del settimo piano è, per determinati episodi, di non accogliere più richieste di archiviazione della Procura ma di ordinare, quando si ravvisano gli estremi, l'imputazione coatta.