Scadenze fiscali, nessuno stop ai pagamenti. Escluse solo alcune comunicazioni, ecco quali
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La sospensione si applica nello specifico alle comunicazioni e alle segnalazioni relative agli avvisi bonari e alle comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati e dei controlli formali. Tuttavia non è prevista una sospensione dei pagamenti nel mese di dicembre: i versamenti in scadenza dovranno quindi essere effettuati
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- Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo numero 1 del 12 gennaio 2024 sono stati ufficializzati i cambiamenti del calendario fiscale. È stata confermata anche la pausa per i mesi di agosto e dicembre, che però non riguarderà tutti i termini previsti nei mesi interessati
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- Tuttavia non è prevista una sospensione dei pagamenti nel mese di dicembre: i versamenti in scadenza dovranno quindi essere effettuati
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- Come accennato, la sospensione si applica nello specifico alle comunicazioni e alle segnalazioni relative agli avvisi bonari e alle comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati e dei controlli formali da parte dell'Agenzia delle Entrate
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- Nello specifico, nei periodi compresi tra il 1° e il 31 agosto e tra il 1° e il 31 dicembre sarà bloccato l’invio dei seguenti atti da parte dell’Agenzia delle Entrate: comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli articoli 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
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- E ancora, comunicazioni degli esiti dei controlli formali effettuati ai sensi dell’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; inviti all’adempimento di cui all’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
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- Compresi nello “stop” anche gli avvisi degli esiti della liquidazione delle imposte relative a redditi che rientrano nella tassazione separata e le lettere di “compliance”: questi adempimenti vengono sospesi “salvo casi di indifferibilità e urgenza”
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- Da ripetere che alla sospensione di alcuni adempimenti per i mesi di agosto e dicembre non si accompagna, però, uno stop ai pagamenti. Le disposizioni del dlgs 1/2024 si affiancano tuttavia a quelle già in vigore, che sono l’articolo 7-quater, comma 17, del DL 193/2016 e l’articolo 37, comma 11-bis, del DL 223/2006
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- Questo mese continuerà ad essere più “pesante” per i contribuenti e per gli intermediari fiscali, chiamati ad occuparsi di un numero maggiore di scadenze