Taglio del cuneo fiscale 2024, le istruzioni Inps per il calcolo mensile del bonus
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Nello specifico, la percentuale del taglio del cuneo fiscale è pari al 7% per le retribuzioni fino a 1.923 euro. Si riduce invece di un punto fino alla soglia di 2.692 euro. In entrambi i casi l’esonero dovrà essere parametrato sulla retribuzione imponibile erogata mensilmente in busta paga
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- L’Inps ha diffuso una circolare il 16 gennaio in cui ha dato le istruzioni per l’applicazione del bonus contributivo fino al 7% previsto dalla Legge di Bilancio sulle retribuzioni erogate dal primo gennaio al 31 dicembre 2024
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- Ne beneficiano i dipendenti, compresi gli apprendisti, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico
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- Nello specifico, la percentuale del taglio del cuneo fiscale è pari al 7% per le retribuzioni fino a 1.923 euro. Si riduce invece di un punto fino alla soglia di 2.692 euro. In entrambi i casi l’esonero dovrà essere parametrato sulla retribuzione imponibile erogata mensilmente in busta paga
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- La circolare Inps n. 11 del 16 gennaio 2024 si sofferma in particolar modo sulle istruzioni per calcolare il beneficio in busta paga, evidenziando che i datori di lavoro dovranno tener conto della retribuzione mensile, parametrata per 13 mensilità
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- Per quanto riguarda l’importo da monitorare, la circolare specifica che: “La retribuzione da considerare quale parametro di riferimento, ai fini della verifica del rispetto delle soglie reddituali di 2.692 euro (per la riduzione di 6 punti percentuali) e di 1.923 euro (per la riduzione di 7 punti percentuali), è la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, senza che debba essere considerato il rateo di tredicesima erogato mensilmente o in un’unica soluzione”
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- La tredicesima resta quindi esclusa dall’applicazione del taglio del cuneo fiscale e in caso di erogazione mensile dell’importo in luogo del pagamento in un’unica soluzione a dicembre 2024, l’esonero contributivo non produrrà effetti su tale quota
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- Quel che è chiaro è che, sulla base di quanto indicato nelle istruzioni Inps, la corretta percentuale del taglio del cuneo fiscale spettante andrà determinata mensilmente
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- Al tempo steso se nel mese di riferimento la retribuzione mensile non supera i 1.923 euro, e nel caso in cui la contribuzione Ivs a carico del lavoratore sia pari sempre al 9,19%, l’applicazione dell’esonero del 7% comporterà la riduzione delle somme dovute al 2,19%