
Partita Iva, come uscire dal regime forfettario durante l’anno?
Dal 2023 la fuoriuscita dal regime a tassazione agevolata può avvenire anche in corso d’anno. Si tratta di una novità assoluta. Ecco cosa cambia e quali requisiti occorre avere

Quando si apre la Partita Iva, la scelta di un regime piuttosto che un altro normalmente vincola il contribuente almeno per un triennio, ma, nel caso del regime forfettario e semplificato, eccezionalmente, si può non applicare questa norma. In quali circostanze?
Partite Iva, i bonus attivi nel 2023. Dal sostegno al reddito all'attività d'impresaCome sottolinea Il Sole 24 Ore, la risoluzione n. 64/E del 2018 ha chiarito che ogni anno i soggetti con partita Iva individuale possono valutare, senza vincoli, la possibilità di entrare o uscire dal regime forfettario, in considerazione dei risultati raggiunti nell’anno precedente e del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa. Quindi ogni 1° gennaio si sceglie in libertà tra forfettario e semplificato
Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di economiaDal 2023, però, la fuoriuscita dal regime a tassazione agevolata può avvenire anche in corso d’anno, al verificarsi di determinati accadimenti. La legge ora stabilisce che nel caso in cui i ricavi o i compensi percepiti superino il citato limite, il regime agevolato non sarà più applicabile a partire dall’anno stesso. Non si aspetterà quindi l’1 gennaio dell’anno successivo ma ci sarà l’uscita immediata, in qualunque momento dell’anno ci si trovi
Per le partite Iva in forfettario si tratta di una novità assoluta. Mai infatti era successo che fosse possibile cambiare regime fiscale e di conseguenza tassazione, in corso d’anno, se non appunto con il vecchio regime dei minimi di qualche anno fa
La prima conseguenza dell’uscita in corso d’anno è la diversa fatturazione da quel momento in avanti. Infatti, se prima dei 100.000 euro il professionista o l’imprenditore individuale in regime forfettario non addebitava l’Iva al cliente sia privato che in partita Iva (e per alcuni non c’è nemmeno l’obbligo di fattura elettronica), dal superamento della soglia in poi, indistintamente tutte le vendite e le prestazioni devono essere fatturate obbligatoriamente con applicazione dell’Iva (a partire dall’operazione che determina il raggiungimento della soglia)
Allo stesso modo però, il cambio di regime sblocca anche la registrazione delle fatture passive, con detrazione dell’Iva a partire dal momento del passaggio al regime ordinario
La seconda importante conseguenza dell’uscita in corso d’anno è la diversa tassazione, che viene applicata su tutto il reddito prodotto nell’anno, non solo sulla parte eccedente i 100.000 euro
Si passa da un’imposta sostitutiva al 5% o 15% del regime forfettario a una tassazione Irpef a scaglioni dal 23% al 43% del regime ordinario, con però deduzioni e detrazioni
Infine, per quanto riguarda le ritenute d’acconto, è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate che devono essere applicate solo sui compensi corrisposti ai professionisti dopo l’uscita dal regime, senza un obbligo di applicazione retroattiva sui compensi già pagati prima del superamento dei 100.000 euro
PARTITA IVA, TUTTE LE NEWS