Il Tribunale ha emesso un'ordinanza con la quale ha respinto le richieste fatte da alcuni insegnanti e dall'Anief. Secondo i giudici il depotenziamento degli strumenti come la certificazione verde “determinerebbe un vuoto regolativo foriero, nell'attuale fase non del tutto superata di emergenza pandemica, di conseguenze non prevedibili sul piano della salvaguardia della salute"
Nessuna sospensione cautelare dei provvedimenti con i quali, tra l'altro, è stato stabilito che al personale scolastico privo di Green pass non sono dovute retribuzione né altro compenso o emolumento. L'ha deciso il Tar del Lazio con un'ordinanza con la quale ha respinto le richieste fatte da alcuni insegnanti e dall'Anief. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)
Il ricorso al Tar
In particolare, con il ricorso si contesta il decreto del 6 agosto, con cui il Ministero dell'Istruzione ha adottato il 'Piano Scuola 2021-2022,' nella parte in cui sancisce che "è essenziale che il personale docente e non docente, su tutto il territorio nazionale, assicuri piena partecipazione alla campagna di vaccinazione", esonerando gli alunni sia dalla vaccinazione, che dalla effettuazione dei test diagnostici o screening preliminari; la nota del Ministero del 13 agosto, nella parte in cui si pone a carico degli insegnanti "un obbligo di possesso e un dovere di esibizione della certificazione verde", qualificando il mancato possesso come "assenza ingiustificata" e sancendo la sospensione a decorrere dal quinto giorno di assenza, senza retribuzione, compenso o emolumento; la nota ministeriale del 18 agosto nella parte in cui si dispone che "le scuole potranno utilizzare parte delle risorse assegnate, e in corso di assegnazione, per l'effettuazione tramite le ASL o strutture diagnostiche convenzionate di tamponi nei confronti del solo personale scolastico fragile, dunque esentato dalla vaccinazione"; e infine, il Protocollo d'intesa nella parte in cui conferma l'obbligo dei soli dipendenti non vaccinati ad effettuare il tampone e non prevede la gratuità dei tamponi effettuati da tutto il personale non vaccinato.
La decisione del Tribunale
Il Tar oggi ha ritenuto che, con riferimento alle contestazioni, "è da rilevare che il danno è meramente patrimoniale". In più, secondo i giudici "il 'Green pass' rientra in un ambito di misure, concordate e definite a livello europeo e dunque non eludibili, anche per ciò che attiene la loro decorrenza temporale, e che mirano a preservare la salute pubblica in ambito sovrannazionale", e "il depotenziamento degli strumenti (quali, appunto, quello incentrato sull'utilizzo del cd. Green pass), determinerebbe un vuoto regolativo foriero, nell'attuale fase non del tutto superata di emergenza pandemica, di conseguenze non prevedibili sul piano della salvaguardia della salute".