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Cos’è la Tari, come funziona e chi la paga

Economia
(Fotogramma)

L’imposta sui rifiuti, destinata a finanziare i costi per il servizio di raccolta e smaltimento, è attiva dal 2014. È una componente dell'imposta unica comunale. Ogni Comune ha tariffe diverse, ma anche riduzioni ed esenzioni. Ecco tutto quello che c’è da sapere

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La TARI (acronimo di TAssa sui RIfiuti) è l’imposta destinata a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Come spiega il sito del MEF, “è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi”. Il tributo è una componente dell'imposta unica comunale (IUC) insieme con l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Come è nata 

La Tari è stata introdotta il 27 dicembre 2013 e istituita dalla legge di stabilità per l’anno 2014 (art. 1, co. 639 e ss., Legge 27 dicembre 2013, n.147). È andata a sostituire, a partire dal gennaio 2014, le precedenti tasse dovute al Comune da cittadini, enti ed aziende quale pagamento per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, note con gli acronimi di TIA (Tariffa di igiene ambientale), TARES (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) e TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani). In particolare la TARI ha sostituito la TARES (che è rimasta in vigore solo nel 2013) e ne ricalca alcuni aspetti (CGIA: TRA TARI, IMU, TASI E ACQUA NON PAGATI 7,6 MILIARDI ALL'ANNO).

Come funziona 

Il presupposto su cui si basa la Tari è “il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva”. Quindi sono escluse le aree oggettivamente inutilizzabili e che quindi non sono interessate dalla fruizione del servizio pubblico di nettezza urbana. Sono tassate le pertinenze come i box mentre sono escluse aree accessorie come cantine, locali di sgombero, scale di accesso, parti comuni del condominio. È tassabile il giardino, ma non il posto macchina scoperto. Questo non vale per le aree utilizzate per attività economiche (come il cortile di una fabbrica), che sono invece sempre tassate.

Chi deve pagare

Ogni Comune determina le tariffe in base a superficie e quantità di rifiuti prodotti o a quantità e qualità di rifiuti per unità di superficie, in relazione ad usi e tipologia delle attività e al costo del servizio sui rifiuti. La Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l’area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell’immobile. In caso di pluralità di possessori o di detentori, sono tenuti in solido al pagamento. Nel caso invece di detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a sei mesi (ad esempio un immobile locato per un periodo di vacanza), la tassa non è dovuta dall’utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). Chiunque occupi un immobile, è tenuto, entro il 20 gennaio dell’anno seguente a quello di occupazione, a darne comunicazione all'ufficio tributi del Comune in cui si trova l'immobile, utilizzando il modulo appositamente predisposto.

Come si calcola

Il principio fondamentale per l’applicazione della TARI è quello in base al quale “chi inquina paga”. I Comuni possono determinare la propria tariffa commisurando la tassa al costo del servizio e alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie. Si considera assoggettabile al tributo la “superficie calpestabile” di unità immobiliari, iscritte o iscrivibili nel catasto urbano, suscettibili di produrre rifiuti. Non viene considerata quindi la porzione di immobile dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali. La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare.

Riduzioni e esenzioni

Il “metodo normalizzato”, utilizzato dai Comuni per il calcolo del tributo per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, è legittimo se non crea “trattamenti irragionevolmente gravosi” a carico di fasce di contribuenti. Il Comune può prevedere una riduzione o esenzione per utenze non domestiche “proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione” a indigenti e persone in difficoltà, e riduzioni o agevolazioni, fra gli altri, per le “abitazioni con unico occupante”. La Tari può essere ridotta alla misura massima del 20% in alcuni casi: mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, erogazione del servizio in cui si evidenzino gravi violazioni della norma di riferimento, interruzioni del servizio che possano arrecare danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente. In alcuni regolamenti comunali può essere ridotta per “uso non continuativo dell’immobile” e “occupazione temporanea”.

Come si paga 

Le scadenze di pagamento della TARI sono determinate dal Comune prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. Le scadenze quindi variano da un Comune all’altro Nella maggior parte dei casi la scadenza della Tari è ripartita in tre tranche: un acconto entro la fine di aprile, un secondo acconto entro la fine di luglio, saldo entro la fine dell’anno. Anche le modalità di pagamento cambiano a seconda del Comune di residenza. Le più utilizzate sono: pagamento con modello F24, pagamento con bollettino postale, pagamento con MAV. Il codice tributo da utilizzare nel modello F24 è fisso ed è 3944 sezione Imu ed altri tributi locali.