La richiesta può essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento del verbale dinanzi al Prefetto, o entro 30 dinanzi al giudice di pace. Per tutte le multe che risalgono a un periodo antecedente, invece, si è verificata una sorta di sanatoria
La multa per eccesso di velocità rilevata dall’autovelox “approvato” ma non “omologato” è annullabile. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 10505/2024 con la quale ha respinto il ricorso del comune di Treviso che affermava la validità del verbale con il quale era stato accertato un eccesso di velocità da parte di un automobilista che viaggiava a 97 chilometri orari in una strada con limite a 90. A “fotografare” l'infrazione era stato un apparecchio Red & Speed-Evo-L2, non omologato ma approvato. Per il Tribunale di Treviso, che in prima battuta aveva escluso l'equipollenza tra omologazione e approvazione, l'accertamento non era valido.
"Omologazione" e "approvazione"
Il ministero delle Infrastrutture aveva sempre affermato, fino ad oggi, che "approvazione" e "omologazione" sono la stessa cosa (circolare n. 8176/2020), effettuando così un’unica attività per entrambi i requisiti. Ma una circolare ministeriale – che è fonte del diritto di rango secondario – non può prevalere sul Codice della strada, che invece è fonte di rango primario, trattandosi di una legge. Per la Suprema Corte, invece, “omologazione” e “approvazione” sono due concetti diversi. Stando ai giudici, esistono due procedimenti che hanno caratteristiche, natura e finalità diverse: uno, l’omologazione ministeriale, autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, garantendo la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico. È propedeutico all’altro, l’approvazione del prototipo: un procedimento che non richiede la comparazione dello strumento con caratteristiche ritenute fondamentali.
vedi anche
Autovelox, volti oscurati e niente più foto a casa: le novità
Come fare ricorso
La Cassazione si rifà alla norma primaria: l’articolo 45, comma 6, del Codice della strada. Le circolari ministeriali “evocate dal ricorrente” (il Comune) che parlano di equivalenza fra omologazione ed approvazione non contano, perché i due termini sono differenti sul piano formale e sostanziale. Stando così le cose, le multe rilevate attraverso Autovelos solo “approvati” sono quindi da considerarsi illegittime. Il ricorso può essere presentato entro 60 giorni dal ricevimento del verbale dinanzi al Prefetto, o entro 30 dinanzi al giudice di pace. Per tutte le multe che risalgono a un periodo antecedente, invece, si è verificata una sorta di sanatoria.