I giudici hanno esaminato le disposizioni contenute nella circolare ministeriale: "Contengono mere raccomandazioni e non prescrizioni cogenti e si collocano, sul piano giuridico, a livello di semplici indicazioni orientative"
"Le linee guida contengono mere raccomandazioni e non prescrizioni cogenti e si collocano, sul piano giuridico, a livello di semplici indicazioni orientative, per i medici di medicina generale, in quanto parametri di riferimento circa le esperienze in atto nei metodi terapeutici a livello internazionale". E' quanto sottolinea il Consiglio di Stato confermando con una sentenza la legittimità delle linee guida contenute nella circolare ministeriale sulle terapie domiciliari contro il Covid (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE).
Le motivazioni della sentenza
Nelle motivazioni della sentenza, depositata oggi dalla terza sezione di Palazzo Spada e lunga 21 pagine, si legge che la circolare ministeriale contestata in giudizio "costituisce un documento riassuntivo ed indicativo delle migliori pratiche che la scienza e l'esperienza, in costante evoluzione, hanno sinora individuato" e che "il singolo medico, nell'esercizio della propria autonomia professionale, ma anche nella consapevolezza della propria responsabilità, è ben libero di prescrivere i farmaci che ritenga più appropriati alla specificità del caso, in rapporto al singolo paziente, sulla base delle evidenze scientifiche acquisite".
"La prescrizione di un farmaco, da parte del medico, non può fondarsi su intuizioni o improvvisazioni sperimentate sulla pelle dei singoli pazienti, ma su evidenze scientifiche e, dunque, su rigorosi studi e precise sperimentazioni cliniche, ormai numerosi a livello internazionale anche nella lotta contro il virus Sars-Cov-2 dopo due anni dall'inizio della pandemia", si legge ancora nel provvedimento dei giudici amministrativi, secondo i quali "non vi è dubbio che il singolo medico, nel prescrivere un farmaco, possa discostarsi dalle linee guida, senza incorrere in responsabilità, purché esistano solide o, quantomeno, rassicuranti prove scientifiche di sicurezza ed efficacia del farmaco prescritto, sulla base dei dati scientifici, pur ancora parziali o incompleti, ai quali possa ricondurre razionalmente il proprio convincimento prescrittivo rispetto alla singolarità del caso clinico".