Figli di chi?

Un dizionario per muoversi tra eterologa, surrogata, adozione e registrazione: per capire i diritti dei bambini

Illustrazione: Malte Mueller (Getty Images)

Illustrazione: Malte Mueller (Getty Images)

C’è chi ama il rosa e chi preferisce il giallo. C’è chi desidera diventare ballerina o ballerino e chi, invece, cura i propri peluche, sperando un giorno di diventare medico. Vanno all’asilo, altri alla scuola elementare. Alcuni di loro hanno appena iniziato a gattonare, altri leggono tutti i cartelli che incontrano lungo la strada. Sono bambini, come tanti altri, figli di coppie eterosessuali, di due madri o di due padri,  nati all’estero o in Italia.

Si sta parlando tanto di loro e dei loro diritti negli ultimi mesi. Tra gli ultimi casi di cronaca, c’è la vicenda della Procura di Padova, che ha impugnato 33 atti di nascita di figli di coppie di donne –  nati all’estero e registrati dal 2017 a oggi – e che ha chiesto di rettificare la registrazione eliminando il cognome del genitore non biologico.

Sono bambini, è vero, ma il fatto che siano figli di due padri e di due madri o che siano nati con Gpa, non li rende uguali a tutti gli altri.

Abbiamo raccolto testimonianze e parlato con esperti per avere un dizionario condiviso, una guida utile per fare chiarezza, per non perdersi tra i termini burocratici e ricordare sempre quali sono le conseguenze sui bambini. 

Sono tre i contesti in cui dobbiamo imparare a muoverci: gli aspetti sanitari, legati alle tecniche di procreazione assistita, gli aspetti amministrativi che toccano da vicino i sindaci e quelli normativi.


Capitolo 1 - Il contesto medico

Illustrazione: Malte Mueller (Getty Images)

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Essere genitori è una vocazione, ma anche un diritto, tanto quanto non volerlo essere.  Lo si diventa in molti modi. Quando si decide, con il proprio partner, di voler allargare la famiglia, perché famiglia si è già. C’è chi diventa genitore e porta in grembo il proprio figlio per nove mesi. C’è chi prova anche per nove anni.  C’è chi lo diventa nel momento in cui riceve una chiamata attesa per troppo tempo e al telefono, increduli, si sente una voce dire “c’è un figlio per voi”. Ci sono donne che per il sistema sanitario risultano “nullipare”, ovvero che non hanno mai partorito, ma che sono mamme. Ci sono padri volati dall’altra parte del mondo per vedere nascere il proprio figlio. Tra il voler essere genitori e il diventarlo ci sono attese, controlli, visite, accertamenti, lunghi colloqui con gli psicologici. E c’è la scienza, che aiuta chi non può diventare genitore naturalmente. 

Sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita c’è spesso confusione. Qui di seguito proviamo a chiarire qualche dubbio.

Le tecniche di procreazione medicalmente assistita

In Italia a regolamentare la procreazione medicalmente assistita è la legge 40 del 2004, secondo cui possono accedere alle varie tecniche solo “coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi”.

“La procreazione medicalmente assistita dà la possibilità alle coppie che sono desiderose di ottenere una gravidanza di utilizzare una serie di tecniche che possono essere di complessità crescente, che vengono ovviamente scelte dal medico specialista in base alla situazione della paziente o della coppia – spiega a Sky tg24 la professoressa Laura Rienzi, embriologa e direttore scientifico di Genera – Bisogna ricordare che nel nostro Paese possono avere accesso a queste tecniche le coppie sposate o conviventi, eterosessuali, con comprovati problemi di infertilità, ma anche quelle che sono a rischio di trasmettere tra di loro un'infezione virale o a rischio genetico. Si va da una tecnica molto semplice che si chiama inseminazione intrauterina, alla fecondazione assistita e si possono usare sia i gameti della coppia, sia, con indicazioni precise, anche gameti donati da donatori. Fra le tecnologie che complementano queste procedure c'è anche il test genetico pre-impianto e la crioconservazione”.

Inseminazione

“L'inseminazione intrauterina è la tecnica più semplice, che viene impiegata nelle situazioni in cui la donna è giovane e il liquido seminale è congruo con questo approccio. In pratica il seme maschile viene raccolto e preparato in un laboratorio specializzato e con un piccolo catetere si depositano questi spermatozoi selezionati all'interno dell'apparato genitale femminile. Tutto ciò per facilitare e sincronizzare l'incontro tra l'uovo e lo spermatozoo, che avviene all'interno del corpo della donna”, spiega Rienzi.

Fecondazione

“La fecondazione assistita prevede che l'incontro tra l'uovo e lo spermatozoo avvenga all'interno di un laboratorio e consiste in diverse fasi. Prima di tutto la stimolazione ormonale, con farmaci dedicati che prevedono, così, la produzione di più ovociti che poi vengono prelevati attraverso un piccolo intervento chirurgico transvaginale - spiega la professoressa Rienzi -. Si preparano, poi, sia gli spermatozoi che gli ovociti così raccolti e si mettono insieme in una provetta. Una volta ottenuti gli embrioni, si effettua il transfer, che vuol dire l'inserimento dell'embrione con un piccolo catetere all'interno dell'utero materno. La tecnica può essere di tipo omologo, quando prevede l'utilizzo dei gameti appartenenti alla coppia o può prevedere la donazione. Si parla di fecondazione eterologa quando appunto i gameti sono o gli ovociti o gli spermatozoi donati”.

Dal 2014 la Corte costituzionale ha fatto decadere, solo per coppie eterosessuali, il divieto di fecondazione eterologa nel nostro Paese.

Gestazione per altri

La gestazione per altri è una forma di procreazione assistita con cui una donna mette a disposizione il proprio utero e porta avanti la gravidanza per altri genitori. In Italia è vietata dalla legge n. 40 del 2004 ed è punita con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600mila a un milione di euro.

“La gestazione per altri prevede che una coppia, sia essa eterosessuale o omosessuale, si rivolga in Paesi dove questo iter è consentito, per stipulare un accordo con una donna, spesso attraverso agenzie specializzate, che possa portare avanti la gravidanza al posto della coppia richiedente – spiega la prof.ssa Rienzi –  Le norme sono diverse da Paese a Paese: ci sono forme retribuite o altruistiche di gestazione per altri e l'accesso a questa tecnologia può essere autorizzato, o meno per le coppie omosessuali. Differente dalla gestazione per altri è la donazione di gameti per una tecnica di fecondazione in vitro di tipo eterologa – che è consentita e utilizzata in Italia”.

Capitolo 2 - Il contesto amministrativo

Illustrazione: Malte Mueller (Getty)

Illustrazione: Malte Mueller (Getty)

Quando si diventa finalmente genitori, molto spesso bisogna fare i conti con un’altra problematica: la burocrazia. E le prime difficoltà emergono già al momento della registrazione dell’atto di nascita.

La vicenda della Procura di Padova che ha impugnato 33 atti di nascita di figli di coppie di donne, registrati dal 2017 a oggi, ha posto alcuni interrogativi sul ruolo dei comuni e sul tipo di registrazione.

Atti di nascita: cosa sono e quali sono le differenze

L’atto di nascita è un documento legale che attesta l’avvenuta nascita di una persona e ne certifica l’identità e la cittadinanza. “Le registrazioni dell’atto di nascita garantiscono i diritti legali di un individuo e stabiliscono la sua identità giuridica, fotografano uno stato di filiazione –  ha spiegato a Sky tg24 Filomena Gallo, avvocato e segretario nazionale dell’Associazione Luca Coscioni – Il comune è tenuto a rispettare la corretta trascrizione dell’atto di nascita che rende nota una situazione tramite un registro che attesta quello che è avvenuto. Poi, se ci sono irregolarità, interviene la magistratura”.

Nel caso di figli di coppie omosessuali, gli atti di nascita possono essere trascritti in Italia o all’estero. A regolamentare la registrazione degli atti di nascita è il decreto 396 del Presidente della Repubblica del 3 novembre 2000 che prevede che i certificati stranieri, conformi alla legge del luogo e configuranti una situazione di fatti, debbano essere trascritti esattamente come arrivano in Italia. 

Questo avviene, ad esempio, nel caso in cui coppie di uomini accedono alla gestazione per altri all’estero, dove vengono stilati, poi, i certificati di nascita.

“Nel nostro ordinamento il concetto di ordine pubblico dovrebbe seguire l'evoluzione del diritto internazionale e nel momento in cui quei certificati arrivano in Italia andrebbero solo trascritti – ha spiegato l’avvocato Gallo – La magistratura potrebbe intervenire, perché c'è un vuoto normativo, ma tenendo presente che esiste il bene superiore assoluto che è quello del minore e che va tutelato. È un problema che viene fuori emerge in questo periodo in cui abbiamo un Governo che ha espresso una posizione chiara nei riguardi delle coppie dello stesso sesso. Fino ad oggi queste problematiche non erano state riscontrate”.

Nel caso di coppie di donne, invece, che accedono alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita all’estero, perché vietate loro in Italia, le difficoltà sono diverse. Il consenso informato, da loro firmato e irrevocabile, le rende genitori legittimi dei nati, che, dunque, non possono essere disconosciuti.

Cosa accade in questi casi, in fase di trascrizione?

“Il Comune si trova in alcuni casi a dover trascrivere un atto ufficiale che proviene dall'estero – chiarisce l’avvocato Gallo – In altri casi, le coppie di donne, che sono andate all'estero per accedere alla fecondazione eterologa, partoriscono in Italia, ma in alcuni casi si assiste al diniego a trascrivere entrambe le mamme. Nel nostro ordinamento, nel momento in cui si va a rifiutare quella trascrizione, di fatto c'è un disconoscimento di genitorialità, che non è previsto dalla legge 40 e dunque si va a violare la legge in questione. Inoltre, ricordando il D.P.R. 396 secondo cui la dichiarazione deve essere trascritta così come arriva dall’estero, non rientra nei poteri dell'ufficiale di stato civile sindacare sulla questione genitori, compito questo che appartiene alla magistratura”.

Capitolo 3 - Il contesto normativo

Illustrazione: Malte Mueller (Getty Images)

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L’art. 3 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sancisce il principio del superiore interesse del minore:

“In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”.

Che cos’è la stepchild adoption

Quando viene trascritto solo uno dei due genitori, viene meno la tutela a 360 gradi del proprio figlio. Una possibile soluzione è quella della stepchild adoption, che prevede l’adozione del figlio del partner, regolamentata dall’art. 44 della legge n. 184 del 4 maggio 1983.

La stepchild adoption consiste nell’adozione del figlio del partner, senza la revoca dei diritti del genitore biologico. Il procedimento non è automatico: il Tribunale per i minorenni effettua “un'indagine sull'idoneità affettiva, la capacità educativa, la situazione personale ed economica, la salute e l'ambiente familiare dell'adottante”.

Risale al 2014 il primo riconoscimento di adozione in una coppia omosessuale, quando il tribunale dei minori di Roma permise a una donna di adottare la figlia naturale della compagna.

A differenza dell’adozione tradizionale, che comporta la revoca dei diritti dei genitori biologici e il trasferimento completo della responsabilità dei diritti legali in capo al genitore adottivo, nell'adozione per i casi particolari i diritti del genitore biologico vengono mantenuti. Una procedura, però, che può essere discriminante.

“Una coppia che accede alla fecondazione medicalmente assistita non ha bisogno di accedere a una procedura che vada a provare la propria idoneità a essere genitore, cosa che, invece, è tenuta a fare una coppia formata da persone dello stesso sesso - chiarisce l’avv. Filomena Gallo -  C'è un discrimine, dunque, sulla base dell'orientamento sessuale a diventare genitori. È discriminante dover adottare quello che è già il proprio figlio”.

Oltretutto, anche nel caso della stepchild adoption, i tempi sono molto lunghi.

Reato universale per la gestazione per altri: cosa si intende?

La proposta di legge a prima firma Varchi vuole introdurre una forma di reato universale sulla gestazione per altri, andando a punire anche il cittadino italiano che accede a queste tecniche all'estero, nel momento in cui ritorna in Italia.

“Questa proposta di legge, se dovesse diventare legge, porta con sé tantissimi interrogativi perché – spiega l’avv. Filomena Gallo – Innanzitutto, c'è un'invasione di quella che è la sovranità territoriale degli altri Paesi. Un reato universale è tale perché c'è una comunità internazionale che identifica quel fatto come reato, pensiamo ai crimini di guerra o alla pedofilia nel mondo. Il solo fatto che esistano Paesi che, invece, hanno delle regole, delle norme, delle leggi che permettono di accedere alla gravidanza per altri, vuol dire che non può essere un reato universale”.

La proposta è al momento in discussione alla Camera, passerà poi in seconda lettura al Senato e se non sarà cambiata, andrà alla firma. Ciò che è certo, perché lo prevede la norma penale, è che, qualora dovesse entrare in vigore, non potrà essere punito un fatto commesso in epoca precedente all’istituzione di quel reato. 

A marzo 2023 il Ministero dell’Interno ha inviato una circolare ai prefetti per interrompere la registrazione automatica all'anagrafe dei figli nati all’estero con la gestazione per altri.

“La pratica della gestazione per altri, quali che siano le modalità della condotta e gli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane; ciò esclude la automatica trascrivibilità del provvedimento giudiziario straniero, e "a fortiori" dell'originario atto di nascita”.

“La circolare emanata dal Ministro dell’Interno non ha un potere normativo – spiega l’avvocato Gallo –  Riporta stralci delle decisioni della Corte costituzionale e delle Sezioni unite, stralci che, però, omettono il richiamo al Parlamento a intervenire con una legge. Sono le magistrature, i tribunali a dover intervenire qualora ci fossero delle illegalità, ma i Comuni, lo ripeto, devono trascrivere”.

La protezione dei legami familiari

“La funzione nel diritto non è quella di ostacolare, ma è quella di proteggere i legami familiari che si fondano sull'affetto, sull'amore e sulla cura reciproca. Questo ha una funzione importante nel nostro ordinamento, che si basa sull'articolo 2 della nostra Costituzione", spiega l’avvocato Gallo:

«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale»

" È l'articolo che prevede, tra l'altro, come conseguenza, che nessuna autorità politica, amministrativa o giudiziaria possa impedire a una famiglia che si fondi su questi legami di essere tale, senza distinzioni di genere, di orientamento sessuale o di altre condizioni personali che possano renderla meno famiglia delle altre”, sottolinea Gallo.


Filomena Gallo, avvocato e segretario nazionale dell’Associazione Luca Coscioni

Filomena Gallo, avvocato e segretario nazionale dell’Associazione Luca Coscioni

Capitolo 4 - L'affidamento familiare

Illustrazione: Malte Mueller (Getty Images)

Illustrazione: Malte Mueller (Getty Images)

L’affidamento familiare è uno strumento che ha l’obiettivo di tutelare il minore. A disciplinare questo istituto è la legge n. 184 del 1983, sul Diritto del minore a una famiglia, riformato recentemente dalla legge n. 173 del 2015.

Ma in cosa consiste? C’è molta confusione sul tema, sulla differenza tra affido e adozione, su chi può accedere a questo istituto. Proviamo a fare chiarezza, allora, con  l’aiuto di un avvocato e di un padre affidatario.

“Il minore può essere dato in affidamento nei casi in cui ci sia una incapacità temporanea da parte della famiglia d'origine di provvedere a lui – spiega a Sky tg24 l’avvocato Giosita Vassallo, esperta in Diritto della Famiglia –  È un istituto, quindi, che si connota per la sua temporaneità. A differenza dell'adozione, l’affido presuppone che sia tentato, il più possibile, un recupero delle capacità genitoriali dei genitori biologici”. Si può ricorrere all’affidamento in due modi: i genitori in difficoltà si rivolgono ai servizi sociali competenti sul territorio, perché temporaneamente inabili per malattie o per altre motivazioni. A quel punto il servizio sociale si attiva e sarà il giudice tutelare, poi, a rendere esecutivo questo provvedimento di affido temporaneo. In caso di disaccordo dei genitori, invece, si attiva il Tribunale per i Minorenni, su segnalazione al servizio sociale da parte di altre persone, come gli insegnanti.

Le famiglie affidatarie

La legge tende a privilegiare la possibilità che questi minori rimangano nel tessuto familiare, “quindi, ove ce ne sia la possibilità, i minori vengono affidati ai parenti entro il quarto grado. Questo non vuol dire, però, che ci sia un automatismo nella scelta di affidare il minore ai parenti – chiarisce l’avv. Vassallo –  È chiaro che se c’è un legame importante, affettivo o comunque stabile con loro, la scelta sarà privilegiarlo. Deve essere, però, fatta una serie di accertamenti per verificare se questi parenti siano o meno capaci. Non è sempre scontato, perché, ad esempio, possono essere lontani oppure molto anziani se si tratta dei nonni. Quindi se c'è impossibilità di affidamento intra-familiare la legge prevede che il minore possa essere affidato ad altre famiglie”.

L'affidamento a persone singole o coppie non sposate

A differenza dell’adozione, consentita solo a coppie coniugate da almeno tre anni, possono avere in affidamento un minore persone singole o coppie di conviventi non sposate. Una storia a lieto fine è quella di Luca Trapanese e di sua figlia Alba, diventata anche un film, “Nata per te” di Fabio Mollo. Luca ha prima preso in affido Alba, allora neonata, una bimba con sindrome di Down non riconosciuta dalla madre alla nascita, e poi nel 2018 l’ha adottata, primo single in Italia a farlo.

“L'affidamento può essere anche soltanto parziale, in questo caso il minore non è necessariamente trasferito a casa degli affidatari – sottolinea l’avv. Vassallo – C'è la possibilità, ad esempio, che questi bambini trascorrano parte della giornata con gli affidatari e facciano rientro nella casa dei genitori per il pernotto. Si tratta di un provvedimento, quello che viene preso dal tribunale, altamente variabile, adattato alle varie esigenze su misura di questi bambini e della situazione degli affidatari”.

Affido sine die, cos'è

L'affidamento del minore, sempre per la sua natura temporanea, ha per legge una durata massima stabilita di 24 mesi. “Quando si sente spesso parlare di affidamento sine die, mi preme precisare che la legge, in realtà, non prevede che l'affidamento sia a tempo indeterminato. Ci sono, però, delle situazioni in cui - dal monitoraggio che emerge tra questi soggetti, i servizi sociali, i servizi territoriali competenti, il Tribunale e il giudice tutelare, a causa della situazione piuttosto grave - l’affidamento è prorogato a ogni scadenza dei 24 mesi. Quando allora la situazione non è recuperabile nel breve periodo, si parla di affido indeterminato, questo fino a che il minore non raggiunga la maggiore età”.

Quando Matteo e sua moglie sono diventati genitori affidatari, il bimbo aveva cinque anni.  Oggi è un ragazzo che frequenta la scuola superiore. Nel loro caso l’affido è stato rinnovato più volte. “Quando si arriva al momento della scadenza del periodo di due anni dell'affido c'è un attimo di smarrimento – spiega a Sky tg24 Matteo, padre affidatario e membro dell’Associazione La Carovana – Ci si chiede se verrà rinnovato, oppure no, si fanno i colloqui. Noi genitori, a ogni scadenza, non abbiamo mai avuto incertezze. Ma di sicuro quello che stava accadendo nella testa, nell'anima, nel cuore del bimbo che era con noi era una tempesta: per lui quello era un momento decisivo, che viveva in maniera più sentita, pesante, carica di rischi, rispetto a noi. Questi ragazzi crescono già un po’ adulti, gli sono capitate talmente tante cose che sono stati un po’ forgiati. Non è mai facile e bisogna spesso anche lottare contro la rabbia che hanno questi ragazzi nei confronti dei propri genitori naturali. Cercare di spiegar loro che tutti possiamo avere dei momenti di fatica e di sconforto”.

Affido professionale, cos'è

L’affido professionale non è previsto dalla legge, ma è una definizione usata con frequenza. “È una situazione in cui vengono trovate delle sinergie tra soggetti – spiega l’avv. Vassallo – quindi i servizi sociali, gli operatori, gli psicologi e quanti hanno lavorato a contatto con i bambini e che creano questa rete di supporto per le famiglie affidatarie. Mettono a disposizione consulenza, monitoraggio, un tutor che aiuti in questo tipo di gestione familiare. Si tratta di un progetto che in alcune città viene messo a disposizione di chi ha cura di questi bambini in affidamento”.

Differenze tra adozione, stepchild adoption e affido

L’affido si differenzia dall’adozione proprio per il legame con la famiglia di origine. Nel caso dell’affidamento, infatti, “il minore deve periodicamente avere contatti con i genitori biologici – chiarisce l’avv. Vassallo – Un rapporto che è necessario avvenga sempre alle condizioni previste dal giudice o dall’assistente sociale, anche per tutelare questi bambini, nei casi in cui ci siano difficoltà di relazione con i genitori o se i genitori in quel momento manifestino delle problematicità, perché malati, membri di una comunità di recupero, alcolizzati o tossicodipendenti. In questi casi, e sempre a tutela di questi bambini, gli incontri possono avvenire in spazi neutri, dove si possa monitorare lo svolgersi di questo recupero del legame con i genitori”.

Le difficoltà, anche burocratiche, non sono poche.

“C’è una serie di complessità anche rispetto all'adozione, che non sono secondarie – spiega Matteo – Si è posti continuamente sotto l'influenza e il controllo, a volte per fortuna, dei servizi sociali, degli psicologi, delle altre famiglie, che fanno parte della propria rete. Si crea un tessuto che se da un lato, talvolta, è un po’ ingombrante, dall'altro è di grandissimo sostegno. Una delle cose, ad esempio, che si fa fatica a considerare è la difficoltà del poter avere un documento d'identità di questi ragazzi, i genitori naturali devono concedere l'assenso. Ad esempio, durante il Covid una problematica simile si è ripetuta per le vaccinazioni. Noi non possiamo prendere la decisione che prenderebbe un genitore nei confronti del proprio figlio naturale. Su tutta una serie di cure, che non siano le emergenze, dobbiamo verificare che quello che vorremmo fare, o che stiamo per fare, sia approvato”.

“A volte bisogna lottare contro la rabbia che provano per i loro genitori biologici”

Non bisogna, poi, dimenticare anche le paure o le difficoltà vissute dai bambini e dai ragazzi in affido. In alcuni casi a essere complesso è il rapporto con i genitori biologici, che talvolta è saltuario o persino inesistente.

“Noi adulti abbiamo più strumenti di un bambino che in un certo senso è stato abbandonato, lasciato, affidato ad altri perché il genitore naturale non è stato in grado o non è in grado di accudirlo giornalmente – chiarisce Matteo – Per il minore, invece, la questione è proprio quella del senso di frustrazione o di rabbia, di confusione, fa fatica a capire perché un genitore non è in grado di fare il genitore ed è una cosa che abbiamo trovato in tante famiglie. L’affido è un sistema complicato, ma anche importante per tutte le possibilità che offre a questi ragazzi, permette magari a chi viene dall’estero di inserirsi in maniera organica e positiva.  Noi abbiamo ormai un ometto a casa. Vedere come sta bene insieme ai suoi fratelli, come stiamo bene noi come famiglia allargata insieme alle altre famiglie dei suoi fratelli, apre il cuore. La fatica che si fa nel crescere un bambino, proprio oppure no, è tantissima – conclude Matteo – In questo caso si ha qualche complessità in più, ma è grande la soddisfazione che si prova nel vedere quanto positivo sia il percorso intrapreso”.

Coordinamento editoriale: Marianna Bruschi - Testi: Beatrice Barbato - Illustrazioni: Malte Mueller (Getty Images)