Travolse moto dopo una lite in Val di Susa: per il Gup agì per punire

Piemonte
Un'immagine dell'incidente

L'uomo era stato condannato a dicembre per aver inseguito e poi investito con il suo van, dopo una lite per la viabilità, la moto con a bordo una ragazza di 27 anni, morta sul colpo, e il suo compagno, rimasto gravemente ferito 

"Si è lasciato trascinare da un impulso cieco e criminale pur prevedendo le conseguenze gravi e anche mortali". È la motivazione per la quale il Gup di Milano Anna Calabi ha contestato l'aggravante dei futili motivi all'elettricista Maurizio De Giulio di Nichelino, in provincia di Torino, e lo ha condannato a 15 anni e 8 mesi nel processo abbreviato per omicidio volontario aggravato e lesioni aggravate. L'uomo era stato condannato a dicembre per aver inseguito e poi travolto con il suo furgone, dopo una lite per la viabilità, la moto con a bordo Elisa Ferrero, 27 anni, morta sul colpo, e il suo compagno Matteo Penna, 31 anni, rimasto ferito gravemente. L'episodio era avvenuto nel luglio 2017 a Condove in Val di Susa.

Le motivazioni della sentenza

Nelle motivazioni del verdetto del dicembre scorso, il giudice ha però ritenuto di concedere all'uomo le attenuanti generiche perché "nel corso dei mesi ha mostrato un sincero pentimento, ha offerto un risarcimento del danno proporzionato alle sue risorse economiche, ha più volte dichiarato un profondo rammarico" per quanto accaduto. "Le modalità della condotta di De Giulio - si legge nelle motivazioni - lasciano intuire che vi fosse una precisa finalità illecita che aveva sorretto la corsa folle verso il motociclista: la volontà di infliggere una punizione". Un obiettivo, secondo il giudice, "così determinante da indurre De Giulio a una condotta pericolosa, incurante delle regole del buon comportamento stradale e tale da indurlo a perseverare nel suo progetto criminale, pur mettendo a rischio anche la vita dei suoi passeggeri". Con lui a bordo del furgono c'erano la compagna e la figlia.

Per il giudice ha agito per punire

Il giudice ha respinto la tesi difensiva degli avvocati Vittorio Nizza e Marco Moda, secondo la quale De Giulio non voleva uccidere per via del fatto che nei secondi prima dell'impatto aveva compiuto una "manovra di emergenza". Secondo il giudice, "ripercorrendo le fasi antecedenti, vale a dire l'inseguimento, la velocità folle (...) si deve giungere alla conclusione che De Giulio volesse infliggere una punizione a Penna anche a rischio di conseguenze peggiori". Inoltre, aggiunge il giudice: "È coerente con questa interpretazione dell'animus che ha retto la condotta dell'imputato, la sua storia di violenze e di comportamenti penalmente significativi, l'ultimo dei quali lo ha visto coinvolto in una vicenda giudiziaria non ancora conclusa nella quale De Giulio deve rispondere di violenza privata, minacce e lesioni per una questione di viabilità". Infine, conclude il Gup, "lo stesso certificato del casellario giudiziario dà conto di comportamenti tendenzialmente aggressivi dell'imputato: risultano condanne per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, guida in stato di ebbrezza, danneggiamento e diffamazione".

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