Caso Cucchi, i giudici: "Origine della morte fu lesione non epilessia"

Lazio
Foto di archivio (ANSA)

Lo scrivono i giudici della corte d'Assise di Roma nelle motivazioni della sentenza con cui hanno condannato due carabinieri a 12 anni per omicidio preterintenzionale. La sorella Ilaria: "Sono emozionata, è la la verità che abbiamo urlato per anni

La morte di Stefano Cucchi è stata "originata dalla lesione in S4 tale da determinare un'aritmia letale. Inconsistente la tesi della morte per Sudep (morte improvvisa per epilessia da pazienti in buono stato di salute, ndr), mera ipotesi non suffragata, anzi smentita, da alcuna evidenza clinica". Lo scrivono i giudici della corte d'Assise di Roma nelle motivazioni della sentenza sul caso Cucchi (LA STORIA DI STEFANO CUCCHI) con cui il 14 novembre hanno condannato i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro a 12 anni con l'accusa di omicidio preterintezione e il maresciallo Roberto Mandolini e Francesco Tedesco per falso. Nello stesso giorno, è arrivata la sentenza che ha visto quattro medici prescritti e uno assolto.

Ilaria Cucchi: "È la verità che abbiamo urlato per anni"

"Sono emozionata: è esattamente tutta la verità così come l'abbiamo sostenuta e urlata invano per tanti anni. Parole semplici per una verità semplice che qualcuno ha voluto complicare e qualcun altro non vedere", ha commentato Ilaria Cucchi.

Le cause della morte

La causa della morte, secondo quanto si legge nelle motivazioni, è stata "una concatenazione polifattoriale in cui essenziale, se non unico, è risultato un riflesso vagale connesso alla vescica neurogenica originata dalla lesione in S4 tale da determinare un'aritmia letale". Dunque una "concatenazione" di fattori, originati dalla lesione, ha causato la morte di Stefano Cucchi e non l'epilessia.

"Stava bene prima dell'evento traumatico"

"Stefano Cucchi, sino alla sera del 15 ottobre del 2009, viveva in una condizione di sostanziale benessere prima dell'evento traumatico". Per evento traumatico la corte indica una "azione lesiva inferta da taluno", un'azione che ha generato "molteplici e gravi lesioni, con l'instaurarsi di accertate patologie che hanno portato al suo ricovero e da lì a quel progressivo aggravarsi delle sue condizioni che lo hanno condotto alla morte".

"Catena causale che parte da un'azione dolosa"

Secondo la corte si è verificata "una catena causale che parte, dunque, da un'azione palesemente dolosa, illecita, che ha costituito la causa prima di un'evoluzione patologica alla fine letale". Per i giudici si tratta di "uno schema che, così, corrisponde perfettamente alla previsione normativa in tema di nesso di casualità tra condotta illecita ed evento e che, d'altra parte, rende chiara la differenza tra la mera causalità biologica, secondo la quale nessuna delle singole lesioni subite da Cucchi sarebbe stata idonea a cagionare la morte, e la causalità giuridico penale, nel rispetto della quale il nesso di causalità sussiste se quelle lesioni, conseguenza di condotta delittuosa, siano state tali da innescare una serie di eventi terminati con la morte, così come si è verificato nel caso in esame".

"Violato il dovere di tutelare l'incolumità fisica della persona"

"È indiscutibile che la reazione tenuta da Raffaele D'Alessandro e Alessio Di Bernardo sia stata illecita e ingiustificabile - sostengono i giudici -. Una azione violenta nel corso dello svolgimento del servizio d'istituto, per un verso facendo un uso distorto dei poteri di coercizione inerenti il loro servizio, per altro aspetto violando il dovere di tutelare l'incolumità fisica della persona sottoposta al loro controllo". I magistrati rilevano inoltre che "il fatto si è svolto in un locale della caserma ove nessuno estraneo poteva avvedersi di quanto stava accadendo, in piena notte ai danni di una persona decisamente minuta e di compressioni fisica molto meno prestante rispetto a quella dei due militari".

La testimonianza di Tedesco

Francesco Tedesco, il carabiniere che per primo ha raccontato del pestaggio, è stato giudicato "credibile" dai giudici della Corte d'Assise. Nelle motivazioni i magistrati spiegano la sua assoluzione dall'accusa di omicidio preterintenzionale e la condanna per falso a due anni e mezzo. "La narrazione del militare dell'Arma" sulle fasi del pestaggio avvenuto in caserma è stata riscontrata da diversi elementi probatori. Tedesco è intervenuto non soltanto per fare "cessare l'azione violenta", ma "ha spiegato in modo comprensibile e ragionevole il suo pregresso silenzio, sottolineando il 'muro' che aveva avuto la certezza gli si fosse parato dinnanzi, costituito dalle iniziative dei suoi superiori dirette a non far emergere l'azione perpetrata ai danni di Cucchi e a non perseguire la volontà di verificare che cosa fosse realmente accaduto la sera in cui il geometra venne arrestato".

L' accusa di falso

Sull'accusa di falso la corte d'Assise spiega che già "il verbale di arresto di Cucchi appare, a una prima lettura, un concentrato di anomalie, errori ed inesattezze. Il soggetto sottoposto alla misure precautelare viene indicato nell'incipit con luogo e data di nascita a lui non pertinenti". E ancora: "L'omissione dei nomi di Di Bernardo e D'Alessandro tra gli autori dell'arresto è stata casuale? La corte ritiene di dovere dare risposta negativa alla domanda. L'assenza dei due è funzionale alla cancellazione di qualsiasi traccia della drammatica vicenda avvenuta all'interno della caserma".

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