Riforma delle intercettazioni, ok del Cdm. Ecco le nuove regole

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Il Consiglio dei ministri approva un testo che dovrà passare l’esame delle commissioni Giustizia e poi tornare al governo. Obiettivo è regolamentare in modo più stringente l'utilizzo dello strumento, per evitare la diffusione di conversazioni irrilevanti per le indagini

Il Consiglio dei ministri ha approvato, su proposta del ministro della Giustizia Andrea Orlando, il decreto legislativo che riforma la disciplina delle intercettazioni. Il testo, ora, dovrà passare all'esame delle commissioni Giustizia per i pareri e poi tornare in Cdm.

Le nuove regole

Il provvedimento mira a regolamentare in maniera più stringente l'utilizzo delle intercettazioni, per evitare la diffusione di conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini. Quindi: mai più trascrizioni di intercettazioni irrilevanti per le indagini; regole per l'utilizzo dei virus-spia come il Trojan; solo “brani essenziali” e quando “è necessario” nelle ordinanze di custodia cautelare; la “diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente”, nuovo reato nel codice penale, punito con la reclusione fino a 4 anni. Sono questi i tratti essenziali del decreto legislativo di attuazione della legge delega.

Ecco, in pillole, cosa prevedono i 9 articoli del provvedimento:

- Diffusione fraudolenta di registrazioni o conversazioni. Fatto salvo il diritto di cronaca, è previsto il carcere fino a 4 anni per chi, per danneggiare “la reputazione o l'immagine altrui”, “diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte riservatamente in sua presenza o alle quali comunque partecipa”. Non c’è punibilità, oltre che per il diritto di cronaca, se la diffusione delle riprese o delle registrazioni è conseguente alla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

- Divieto trascrizione ascolti irrilevanti. Il testo prevede il divieto di trascrizione “anche sommaria” delle “comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l'oggetto che per i soggetti coinvolti”. Nel verbale delle operazioni va indicato solo data, ora e dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.

- In atti solo brani essenziali. Il testo inserisce dei vincoli alla trascrizione delle conversazioni nelle richieste dei pm e nelle ordinanze dei giudici. “Quando è necessario”, dispone il provvedimento, siano “riprodotti soltanto i brani essenziali”. Una regola, per tutelare la riservatezza, a cui devono ispirarsi anche le “informative di polizia giudiziaria”.

- Archivio in mano al pm. Viene istituito presso l'ufficio del pm un archivio riservato delle intercettazioni, in cui conservare verbali e registrazioni. La “direzione” e la “sorveglianza” dell’archivio sono affidate al procuratore della Repubblica. L’accesso - registrato con data e ora - sarà consentito solo a giudici, difensori e ausiliari autorizzati dal pm. Il pm, entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni, dovrà occuparsi del deposito di tutti gli atti e formare un elenco delle conversazioni rilevanti ai fini di prova: il materiale potrà subito essere esaminato - senza estrarne copia - dai difensori delle parti. Nel caso in cui vi sia un rischio di “grave pregiudizio per le indagini”, il giudice può autorizzare il pm a ritardare il deposito, ma non oltre la chiusura dell'inchiesta. I verbali e le registrazioni delle intercettazioni acquisite nel fascicolo di notizie di reato non sono coperti da segreto: il resto - le registrazioni non acquisite – sarà conservato nell'archivio del pm e sarà possibile chiederne la distruzione.

- Udienza stralcio solo come extrema ratio. Quanto alla cosiddetta “udienza-stralcio”, sarà il giudice, in camera di consiglio senza l'intervento del pm e dei difensori, a decidere sull'acquisizione delle intercettazioni indicate dalle parti. Potrà ordinare anche lo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Quando sarà “necessario”, invece, la decisione del giudice verrà presa dopo un'udienza a cui pm e avvocati dovranno partecipare.

- Ok a captatore per ascolti, ma con regole definite. Quanto ai mezzi per intercettare, il testo delimita l'uso dei “trojan” (i captatori informatici, i “virus-spia”) in pc o smartphone. Ne consente sempre l'impiego, senza particolari vincoli, per i reati più gravi (in primis terrorismo e mafia). Prevede invece che, per gli altri reati, debbano essere esplicitamente motivate ragioni e modalità nei decreti di autorizzazione.

- Semplificazione intercettazioni per reati contro la p.a. Per contrastare la corruzione, la riforma semplifica l'impiego delle intercettazioni nei reati più gravi contro la pubblica amministrazione commessi da pubblici ufficiali. Ci devono essere, però, gravi indizi di reato e le intercettazioni devono essere necessarie per procedere nelle indagini.

I commenti di Gentiloni e Orlando

La riforma delle intercettazioni “disciplina un uso più stingente (degli ascolti, ndr) senza ledere il diritto di cronaca”, ha detto il premier Paolo Gentiloni illustrando la delega approvata in consiglio dei ministri. “Questo lavoro è stato fatto da diversi governi e con diverse difficoltà nell'arco di 15 anni”, ha aggiunto alludendo ai tentativi che nel tempo si sono susseguiti per riformare l'uso delle intercettazioni. “Essere arrivati a un punto di equilibrio - ha sottolineato - è un fatto rilevante, di cui è utile dare atto al ministro e al governo. Dopo anni di discussione abbiamo finalmente una soluzione che a mio avviso è giusta ed equilibrata". “Noi non limitiamo l'uso delle intercettazioni – ha spiegato Gentiloni – ma contrastiamo l'abuso”. Sulla stessa linea il ministro della Giustizia Andrea Orlando: “Il provvedimento non restringe la facoltà dei magistrati di utilizzare le intercettazioni. Abbiamo messo una serie di vincoli che non restringono la capacità di indagine ma riducono il rischio della fuga di notizie non legate a fatti penalmente rilevanti”.

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