Camorra, il Tar conferma lo scioglimento del Comune di Casavatore

Campania
Foto di archivio

Gli ex amministratori di Casavatore hanno presentato ricorso, ma il Tar del Lazio ha rigettato le loro richieste parlando di un “altissimo rischio di permeabilità della giunta” 

Nessuna illegittimità del provvedimento che nel gennaio 2017 ha portato allo scioglimento del Comune di Casavatore per infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. A sentenziarlo è stato il Tar del Lazio che ha respinto il ricorso proposto dagli ex amministratori di Casavatore, centro della provincia di Napoli.

I dubbi degli ex amministratori

Tra i promotori del ricorso contro lo scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose c'è anche l'ex primo cittadino Lorenza Orefice. Secondo gli ex amministratori il provvedimento sarebbe stato preso soltanto sulla base delle relazione della commissione prefettizia, che avrebbe riportato una ricostruzione dei fatti sbagliata. Le istanze dei politici però, non sono hanno passato l'analisi dei giudici.

La decisione del Tar

Per il Tar, "in punto di fatto è opportuno considerare come la proposta di scioglimento formulata dal Ministero dell'interno e che del decreto presidenziale impugnato costituisce parte integrante, presenta una motivazione dettagliata, che si basa su più nuclei argomentativi. Tra questi, in primo luogo e con particolare evidenza, è menzionato il fatto che, all'esito di un'attività investigativa condotta dalla locale stazione dei Carabinieri e dalla Compagnia di Casoria, la Procura di Napoli ha emesso un avviso di conclusioni delle indagini". I fatti contestati "e il, conseguentemente, altissimo rischio di permeabilità della giunta da parte della locale criminalità organizzata connessa alla ricostruzione posta a base dell'avviso di conclusioni indagini, costituiscono dunque motivazione sufficiente dello scioglimento". Tutti gli elementi raccolti, quindi, messi in evidenza "dalla relazione prefettizia, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Commissione d'accesso, sono dal Collegio ritenuti sintomatici di situazioni di condizionamento e di ingerenza, nella gestione dell'ente comunale, nonché rilevanti, in quanto produttivi di una azione amministrativa inadeguata a garantire gli interessi della collettività locale".

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