Agenzia delle Entrate, al via la definizione agevolata per la pace fiscale

Economia

Stabilite con una circolare le modalità della sanatoria che permette di definire le irregolarità pagando le imposte omesse, ma non gli interessi e le sanzioni. La scadenza per avvalersi dell'agevolazione è fissata al 31 maggio  

L’Agenzia delle Entrate ha diffuso una circolare che definisce le modalità della definizione agevolata per chi ha subito verifiche fiscali nella propria sede operativa dall'Agenzia o dalla Guardia di finanza, nell’ambito del provvedimento di “pace fiscale” contenuto nel decreto fiscale approvato dal governo a ottobre e convertito in legge a dicembre. Si potranno sanare le irregolarità che risultano dal processo verbale di constatazione (pvc), consegnato entro il 24 ottobre 2018. L’agevolazione permette di pagare tutte le imposte omesse, ma non gli interessi e le sanzioni. L’Agenzia delle Entrate ricorda anche che per perfezionare la procedura è necessario provvedere al versamento delle imposte entro il 31 maggio 2019.

Quali imposte riguarda la sanatoria?

La sanatoria riguarda tutte le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero e imposta sul valore aggiunto.

Quali sono le violazioni sanabili?

Sono sanabili le violazioni sostanziali, cioè le violazioni che hanno inciso sulla determinazione della base imponibile o sul versamento del tributo. Sanabili anche le violazioni constatate nel processo verbale relativamente ai periodi di imposta per i quali la dichiarazione risulta omessa, e i periodi di imposta per i quali, alla data della consegna del processo verbale, non erano ancora scaduti i termini ordinari per la presentazione della relativa dichiarazione.

Come si accede alla sanatoria?

Per avvalersi della definizione agevolata il contribuente deve presentare, entro il 31 maggio 2019, la dichiarazione integrativa per i periodi di imposta oggetto di constatazione. Sempre entro la stessa data si deve poi provvedere al versamento delle imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate, senza applicazione degli interessi e delle sanzioni. Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione o con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. In caso di pagamento rateale, il versamento della prima rata deve essere effettuato entro il 31 maggio 2019. Le rate successive alla prima vanno pagate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

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