Ue: i rimborsi per i ritardi dei treni sono sempre dovuti

Economia

La Corte di giustizia: la "causa di forza maggiore" non basta come pretesto per non risarcire i passeggeri. L'indennizzo deve essere sempre corrisposto. Al 25% del biglietto se il mezzo arriva da una a 2 ore dopo l'orario previsto. Al 50% oltre le 2 ore

Il treno arriva in ritardo? La "causa di forza maggiore" non serve più come scusa. Il viaggiatore ha comunque, anche in questo caso, sempre diritto ad un rimborso parziale del costo del biglietto. Lo ha stabilito una sentenza della Corte di Giustizia dell'Ue di Lussemburgo che si è pronunciata su un contenzioso presentato dalla Corte amministrativa austriaca.

Il limite per chiedere il rimborso resta fissato in un'ora o più. E secondo le cosiddette "regole uniformi", l'indennizzo - come indicato dalla Corte - corrisponde, come minimo, al 25% del prezzo del biglietto per un ritardo compreso tra 60 e 119 minuti, e al 50% di tale prezzo nel caso di ritardo superiore alle due ore.

Con la sentenza di oggi, 26 settembre, la Corte ha constatato che il regolamento non prevede alcuna eccezione a tale diritto all'indennizzo qualora il ritardo sia dovuto a un caso di forza maggiore. Inoltre i giudici di Lussemburgo hanno spiegato che "che un'impresa ferroviaria non può inserire nelle proprie condizioni generali di trasporto una clausola che la esoneri dall'obbligo d'indennizzo per il prezzo del biglietto in caso di ritardo causato da forza maggiore".

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