Cassazione condanna Trenitalia: "Il requisito della statura minima discrimina lavoratrici"

Cronaca
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Confermato il giudizio di appello nei confronti della compagnia che dovrà così assumere Angela, una "aspirante" dipendente esclusa per via della sua altezza: non rispondeva allo standard minimo fissato dalla società a un metro e sessanta

Stabilire una statura minima per l’assunzione delle lavoratrici è una "una forma di discriminazione sessuale indiretta nei confronti delle donne". Per questo motivo, la Cassazione ordina la disapplicazione del requisito di altezza fissato da Trenitalia a un metro e sessanta e conferma la condanna nei confronti della compagnia ad assumere Angela T., una "aspirante" lavoratrice esclusa perché non raggiungeva lo standard fissato.

Trenitalia già condannata in appello nel 2014

Peraltro, nemmeno davanti alla Suprema Corte, Trenitalia ha indicato mansioni previste dal contratto per le quali fosse assolutamente necessario essere “alti”. È stato così respinto il ricorso con il quale Trenitalia, nonostante la condanna all'assunzione affermata in primo e poi in secondo grado dalla Corte di Appello di Roma nel 2014, ha continuato a battersi contro l'assunzione di Angela e quella delle “Capo servizio treno” sotto il metro e sessanta. Ad avviso della Cassazione correttamente la Corte d'appello romana "ha ritenuto, come già fatto dal Tribunale, che il limite staturale di 160 centimetri prescritto" costituisca "una discriminazione indiretta".

"Contrasto con il principio di uguaglianza"

Secondo la Cassazione, dunque, è stato "esattamente applicato il principio di diritto per cui, in tema di requisiti per l'assunzione", quando "sia prevista una statura minima identica per uomini e donne”, che presuppone erroneamente “la non sussistenza della diversità di statura mediamente riscontrabile tra uomini e donne”, comporta “una discriminazione indiretta a sfavore di queste ultime". Inoltre, Trenitalia non ha provato "la rigorosa rispondenza del limite staturale alla funzionalità e alla sicurezza del servizio da svolgere". Per questa ragione, i giudici hanno ritenuto "incensurabile" la sentenza d'appello che è stata espressa con "ragionevolezza nell'individuazione e disapplicazione della norma discriminatoria indiretta".

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