Assegno di mantenimento: chi non lo versa rischia il carcere

Cronaca
Oltre alla pena detentiva, che può arrivare fino ad un anno, i trasgressori rischiano una multa variabile tra i 103 e i 1.032 euro (Archivio Getty Images)
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Dal 6 aprile entra in vigore l'articolo 570 bis del codice penale che definisce in maniera più definitiva alcuni aspetti. Ad esempio: l'obbligo a mantenere la famiglia riguarda anche la fase successiva alla separazione, al divorzio e alla nullità del matrimonio

Violare gli obblighi di assistenza familiare, non versando l'assegno di mantenimento, potrà essere punito anche con la reclusione. Il legislatore adotta la linea 'dura', attraverso un decreto sulla riserva di codice, nei confronti di coloro che non pagano, o lo fanno solo in parte, l'assegno di mantenimento all'ex coniuge e ai figli. Oltre alla pena detentiva, che può arrivare fino ad un anno, i trasgressori rischiano una multa variabile tra i 103 e i 1.032 euro. Disposizioni che erano già contenute nel articolo 570 del codice penale ma, come spiega all'Agi l'avvocato Gian Ettore Gassani, presidente dell'associazione degli avvocati matrimonialisti, il nuovo articolo 570 bis "chiarisce meglio alcuni aspetti che fino ad oggi erano assolutamente generici".

Intervento del legislatore per rendere più chiara la norma

L'articolo 570 bis del codice penale, previsto dal decreto legislativo 21 del 1 marzo 2018, entra in vigore il 6 aprile e delinea meglio le pene in cui rischia di incorrere chi si sottrae all'obbligo di pagare quanto pattuito in sede di separazione o divorzio in favore dell'altro coniuge e dei figli. "Si ritiene che attraverso tale novità – spiega Gassani – il legislatore abbia inteso rafforzare principi e norme già sanciti dal codice civile che fanno riferimento all'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli e all'obbligo del coniuge separato/divorziato di provvedere al mantenimento del coniuge economicamente più debole, laddove disposto un assegno". Nello specifico, l'articolo 570 bis chiarisce la situazione facendo riferimento alle situazioni in cui i coniugi sono separati, hanno divorziato o hanno dichiarazione di nullità del matrimonio. Ipotesi che non venivano contemplate nell'articolo precedente e che, secondo il presidente dell'associazione degli avvocati matrimonialisti, "determinavano dubbi e incertezze" sulla sua applicazione. Dal 6 aprile "è espressamente chiarito che l'obbligo a mantenere la famiglia riguarda anche la fase successiva alla separazione, al divorzio e alla nullità del matrimonio".

Obbligo anche se la controparte non versa in condizioni di difficoltà

Per Gian Ettore Gassani con la nuova norma, inoltre, "chi non paga l'assegno per il coniuge ed i figli sarà condannato, a prescindere dalle condizioni economiche dell'avente diritto". Prima che il legislatore si esprimesse, invece, "la condizione necessaria affinché il reato si consumasse era la accertata condizione di difficoltà del coniuge e dei figli". Con l'introduzione dell'art. 570 bis infine, come spiega ad AdnKronos Giuseppe Mauro, specializzato in diritto di famiglia, "si amplia la tutela legale che il codice penale offre in ambito familiare, sia da un punto di vista soggettivo (tutela estesa dai soli discendenti anche agli ex coniugi) che oggettivo, il reato verrà commesso non solo da chi faccia mancare i mezzi di sussistenza, ma anche da chi ometta di versare l'assegno di mantenimento".

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