Dal rimborso al nuovo volo, tutti i diritti di chi viaggia in aereo

Cronaca
Foto d'archivio (Fotogramma)
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La Carta del passeggero dell’Enac prevede una serie di tutele per chi subisce gravi disservizi quali cancellazioni, negato imbarco e ritardo prolungato. Si possono ottenere la restituzione del prezzo del biglietto, la riprotezione e in alcuni casi anche un indennizzo

Rimborso del prezzo del biglietto, riprotezione su un nuovo volo, ma anche assistenza e in alcuni casi indennizzo fino a 600 euro. Sono alcune delle tutele previste per i passeggeri aerei nei principali casi di disservizio: cancellazione del volo (è il caso che interessa in questi giorni Ryanair), negato imbarco e ritardo prolungato del volo. L’elenco delle tutele previste per chi viaggia in aereo è stabilito dalla Carta dei diritti del passeggero dell'Enac. Ecco le principali.

Cancellazione del volo

Il passeggero ha diritto ad un rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata, oppure alla riprotezione il prima possibile o in una data successiva più conveniente per lui, in condizioni di viaggio comparabili. È prevista inoltre l’assistenza con pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa, l’adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti, il trasferimento dall'aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa, due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail. (LA CARTA DEI DIRITTI DEL PASSEGGERO ENAC)

Indennizzi in caso di cancellazione del volo

In alcuni casi il passeggero ha diritto anche alla compensazione pecuniaria calcolata in base alla tratta e alla distanza percorsa (I DETTAGLI): voli intracomunitari inferiori o pari a 1.500 km, 250 euro; voli intracomunitari superiori a 1.500 km, 400 euro; voli internazionali inferiori o pari a 1.500 km, 250 euro; voli internazionali tra 1.500 e 3.500 km, 400 euro; voli internazionali superiori a 3.500 km, 600 euro. La compagnia può ridurre l'ammontare della compensazione del 50% se al passeggero viene offerta la possibilità di viaggiare su un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi le 2-3-4 ore rispetto a quello originale. Non è dovuta se la compagnia può provare che la cancellazione è stata causata da circostanze eccezionali, se il passeggero è stato informato della cancellazione con almeno due settimane di preavviso; oppure tra 2 settimane e 7 giorni prima della data di partenza nel caso in cui venga offerto un volo alternativo che parta non più di 2 ore prima rispetto a quello previsto e arrivo al massimo 4 ore dopo. (LA CARTA DEI DIRITTI DEL PASSEGGERO ENAC)

Negato imbarco

La compagnia deve effettuare in un primo momento un appello ai volontari per verificare se vi siano tra i passeggeri dei volontari disponibili a cedere il proprio posto in cambio di benefici da concordare. Nel caso non ci siano volontari, il passeggero cui viene negato l'imbarco ha diritto a ricevere dalla compagnia: compensazione pecuniaria, rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata oppure riprotezione il prima possibile o in una data successiva più conveniente per lui, in condizioni di viaggio comparabili, assistenza. (LA CARTA DEI DIRITTI DEL PASSEGGERO ENAC)

Ritardo prolungato del volo

In questo caso il passeggero ha diritto all’assistenza che viene riconosciuta in base alla tratta e alla distanza percorsa: voli intracomunitari inferiori o pari a 1.500 km, ritardo del volo di almeno 2 ore; voli intracomunitari superiori a 1.500 km, ritardo del volo di almeno 3 ore; voli internazionali inferiori o pari a 1.500 km, ritardo del volo di almeno 2 ore; voli internazionali tra 1.500 e 3.500 km, ritardo del volo di almeno 3 ore; voli internazionali superiori a 3.500 km, ritardo del volo di almeno 4 ore. Se il ritardo è di almeno 5 ore, il passeggero può rinunciare al volo senza dover pagare penali e ottenere il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata. (LA CARTA DEI DIRITTI DEL PASSEGGERO ENAC)

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