Energia: salvo il progetto terminal gas al porto di Cagliari

Sardegna
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Tar Lazio respinge ricorso Grandi Trasporti Marittimi

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Resta in vigore il decreto con il quale il Ministero della Transizione Ecologica nel marzo dello scorso anno ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto di un "Terminal GNL nel Porto Canale di Cagliari - Impianto di stoccaggio e rigassificazione di GNL" proposto dalla società Sardinia LNG. Così il Tar del Lazio in una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto da Grandi Trasporti Marittimi -società che da oltre un ventennio gestisce una linea di trasporto merci tra il Porto Canale di Cagliari e quello di Marina di Carrara - per contestate il provvedimento governativo e i connessi pareri tecnici espressi in senso favorevole.

Secondo la prospettazione della ricorrente tra l'altro ci sarebbe stata una "carenza sul piano motivazionale" che "avrebbe viziato l'intero procedimento di VIA" con conseguente illegittimità del decreto contestato e "una evidente violazione del principio di tutela della salute, individuale e pubblica, nonché del principio di libertà di impresa e di iniziativa economica". In più, Grandi Trasporti Marittimi deduceva anche l'inidoneità dell'area prescelta a ospitare un Terminal GNL "perché collocata in un contesto di estrema rilevanza ambientale connesso al tessuto economico-sociale preesistente" e perché ha costituito un "irreparabile pregiudizio per l'operatività degli utenti del Porto Canale sui terminali confinanti con la banchina dell'impianto GNL".

Quanto alle censure che investivano la Valutazione d'impatto ambientale, il Tar ha rilevato che "gli elementi dedotti in ricorso a fondamento dei vizi denunciati non configurano macroscopici difetti di istruttoria ovvero carenza di idonea motivazione, né tantomeno integrano ipotesi di manifesta illogicità e incongruità ovvero di travisamento fattuale in ordine alla compiuta valutazione di impatto ambientale, nei limiti del sindacato ammesso in sede giudiziale a fronte di atti connotati da ampia discrezionalità amministrativa".

In più i giudici hanno rilevato come "lo studio di impatto ambientale predisposto dal soggetto proponente reca l'espressa indicazione delle alternative prese in esame, unitamente alla relativa analisi"; e gli elementi raccolti "valgono ad escludere l'asserita irragionevolezza delle soluzioni alternative proposte". Infine sulla ritenuta mancata considerazione degli effetti negativi dell'opera sull'ambiente circostante, secondo il Tar gli elementi dedotti "non trovano alcuna corrispondenza nel complesso degli atti procedimentali… Né tantomeno valgono ad integrare vizi suscettibili di controllo in sede giudiziale".
    

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