Corte Ue boccia Commissione su aiuti Stato a aeroporti sardi

Sardegna

'Esecutivo Ue non ha dimostrato vantaggi a Volotea e Easyjet'

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La Corte di giustizia Ue ha annullato le due sentenze del Tribunale che hanno respinto i ricorsi di Volotea e easyJet contro la decisione della Commissione sugli aiuti di Stato concessi dall'Italia agli aeroporti sardi. Tale decisione è anch'essa annullata, nella parte in cui riguarda Volotea e easyJet, in quanto la Commissione non ha dimostrato l'esistenza di un vantaggio concesso a tali due compagnie aeree.

Il Tribunale Ue ricorda che "all'esito di un procedimento d'indagine formale riguardante una legge regionale italiana e i suoi atti di esecuzione, in forza dei quali alle società di gestione degli aeroporti della Sardegna poteva essere concesso un finanziamento per lo sviluppo di rotte aeree di collegamento con l'isola, la Commissione ha deciso che tali diverse misure costituivano aiuti di Stato illegali e incompatibili con il mercato interno. Volotea e easyJet, oltre ad altre compagnie aeree, sono state ritenute beneficiarie di siffatti aiuti in riferimento alle loro attività relative agli aeroporti di Cagliari-Elmas e di Olbia.

Tali due compagnie aeree hanno quindi presentato ricorsi diretti all'annullamento della decisione controversa. Con sentenze del 13 maggio 2020 il Tribunale ha respinto detti ricorsi. Sia Volotea sia easyJet hanno poi proposto impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia diretta all'annullamento delle sentenze del Tribunale". E, nella sua sentenza pronunciata oggi, "la Corte annulla le sentenze del Tribunale nonché la decisione controversa nella parte in cui riguarda Volotea e easyJet.

"La Corte ricorda, innanzitutto, che la qualificazione come aiuto di Stato, ai sensi del diritto dell'Unione, richiede che siano soddisfatte tutte le condizioni previste dal Trattato Fue, tra le quali figura quella secondo cui la misura statale in questione in un determinato caso deve concedere un vantaggio all'impresa o alle imprese che ne sono beneficiarie. La Corte rammenta altresì che dalla sua giurisprudenza costante risulta che un siffatto vantaggio sussiste in presenza di qualsiasi misura statale che, indipendentemente dalla forma e dagli obiettivi, sia atta a favorire direttamente o indirettamente una o più imprese rispetto alla situazione in cui si troverebbero in condizioni normali di mercato", spiega l'organo di giustizia comunitario.

Nel caso di specie, la Corte constata "che, nelle sentenze impugnate, il Tribunale non ha verificato se la Commissione avesse adempiuto, nella decisione controversa, l'obbligo ad essa incombente di stabilire se i contratti di prestazione di servizi stipulati tra le società di gestione aeroportuale e le compagnie aeree costituissero normali operazioni di mercato. Infatti, esso ha giudicato, erroneamente, che il principio dell'operatore privato in economia di mercato non fosse applicabile in quanto la regione aveva perseguito obiettivi di interesse pubblico e agito tramite società di gestione aeroportuale che erano imprese private.

Inoltre, il Tribunale è incorso in errori di diritto nel ritenere che Volotea e easyJet dovessero essere considerate beneficiarie di un vantaggio, per il motivo che la remunerazione che era stata versata loro in applicazione dei contratti che esse avevano stipulato con le società di gestione degli aeroporti di Cagliari-Elmas e di Olbia non costituiva il corrispettivo di servizi che soddisfacevano effettive necessità per la regione e che detti contratti erano stati inoltre stipulati senza la previa attuazione di una procedura di gara o di una procedura equivalente".

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