Potrà beneficiare dello scudo fiscale chi possiede case all'estero, yacht, quadri e gioielli, non solo se produce redditi imponibili in Italia ma anche nel caso che "la produzione dei predetti redditi sia soltanto astratta o potenziale". Lo stabilisce la circolare sullo scudo fiscale diffusa dall'Agenzia delle Entrate. Stesso discorso vale per tutti gli altri beni patrimoniali, come yacht, quadri di valore o gioielli, purché detenuti da prima del 31 dicembre 2008 in un Paese che garantisca un effettivo scambio di informazioni fiscali.