8 marzo, ecco come le donne hanno cambiato l'Italia

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In occasione della Festa delle donne, il Senato pubblica uno studio che ripercorre 70 anni di diritti ottenuti e di conquiste legislative al femminile: dall'articolo 3 della Costituzione alla lotta contro il femminicidio

L’8 marzo si celebra la festa delle donne. Ed è proprio in questa ricorrenza che il Senato ha messo a punto un dossier che "in assenza, finora, di studi e valutazioni scientifiche sull'impatto delle politiche di genere”, ripercorre le principali tappe legislative della lunga marcia delle donne verso l'uguaglianza.

 

Il dossier prende come punto di partenza l’articolo 3 della Costituzione, che il 1 gennaio 2018 compirà 70 anni dall’entrata in vigore. Il documento realizzato dall’Ufficio Studi, è stato curato dalla dottoressa Carmen Andreuccioli ed è stato pubblicato sul sito di Palazzo Madama. 

 

 

I dati del WEF - La nota introduttiva al rapporto riporta le statistiche pubblicate nel Rapporto annuale del Word Economic Forum (WEF) sulla situazione nel 2016 del gender gap nei 142 Stati del mondo esaminati. Il nostro Paese si colloca solo al 50esimo posto della classifica generale, con un peggioramento di nove posizioni rispetto allo scorso anno. Particolarmente allarmanti sono la collocazione alla 117esima posizione nella classifica parziale relativa alla partecipazione economica e alle opportunità, e quella al 56esimo posto nella parità nel campo dell’istruzione.

 

Ecco alcune delle tappe fondamentali dei "70 anni in cui le donne hanno cambiato il Paese", attraverso le quali si snoda il dossier:

 

MADRI AL LAVORO - La prima legge della Repubblica a tutela delle donne è del 1950. Con la legge 26 agosto 1950 'Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri' "vengono introdotte importanti misure - ancora oggi in larga parte valide - a tutela della maternità delle donne lavoratrici. Tra queste: il divieto di licenziamento dall'inizio della gestazione fino al compimento del primo anno di età del bambino; il divieto di adibire le donne incinte al trasporto e al sollevamento di pesi ed altri lavori pericolosi, faticosi o insalubri; il divieto di adibire al lavoro le donne nei tre mesi precedenti il parto e nelle otto settimane successive salvo possibili estensioni”.

 

Tuttavia, sottolinea lo studio, "non solo le casalinghe, ma anche le donne lavoratrici agricole restavano fuori dall'ambito di applicazione della legge", che "non assicurava una piena protezione contro le cosiddette 'clausole di nubilato'" che, se nel contratto, "potevano portare le donne, non appena si sposavano, a perdere la propria occupazione”. "Ci sarebbero però voluti altri 13 anni perché il Parlamento approvasse, con la legge 9 gennaio 1963, n. 7 , "che, oltre a vietare qualsiasi genere di licenziamento in conseguenza del matrimonio, prevedeva alcune misure a sostegno della maternità delle lavoratrici agricole".

 

IL VALORE SOCIALE DELLE CASALINGHE - "Con la legge 5 marzo 1963, n.389, il Parlamento italiano compiva un altro passo importante: l'istituzione presso l'Inps della gestione separata ‘mutualità pensioni' per l'assicurazione volontaria delle pensioni delle casalinghe. Una tappa fondamentale verso il riconoscimento della dignità del lavoro domestico e del ruolo della donna di casa”. Per un pieno riconoscimento del valore sociale del lavoro domestico svolto per la cura del nucleo familiare “si dovrà pero’ attendere la legge 8 dicembre 1999, n. 493, con cui veniva istituita l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici. Dal marzo 2001 è cosi' obbligatoria".

 

MAMME ARTIGIANE E COMMERCIANTI - "Un'ulteriore estensione della tutela delle lavoratrici madri è stata prevista dalla legge 30 dicembre 1971” "La nuova legge, infatti, oltre ad assicurare un’efficace protezione per le gestanti - divieto di licenziamento dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di eta' del bambino - introduceva l'astensione facoltativa dal lavoro per sei mesi, oltre ai tre mesi obbligatori dopo il parto. Inoltre rafforzava le misure a tutela delle lavoratrici agricole (alle quali non veniva più corrisposto un assegno una tantum ma l’80% della retribuzione) e alle lavoratrici autonome, come le coltivatrici dirette, le artigiane e le commercianti (alle quali era riconosciuta un'indennità di 50 mila lire)".

 

CONCILIARE VITA E LAVORO - In questo contesto si inseriscono "prima la legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), che agli articoli 65 e 66 introduceva l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli e l' assegno di maternità, e poi la legge 8 marzo 2000, n. 53, con disposizioni per il sostegno della maternità e paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città". In questa direzione anche le successive leggi che introducono il voucher babysitting e il part time.

 

DAL DIVIETO DI ACCESSO AL DIVIETO DI DISCRIMINARE - Solo nel 1956 il Parlamento ha cominciato ad abrogare i limiti di accesso per le donne a determinate carriere. È infatti "con la legge 27 dicembre 1956, n. 1441 che anche alle donne è stato consentito accedere alla magistratura, sia pure limitatamente alle funzioni di giudici popolari (ordinari o supplenti) e di componenti dei Tribunali dei minorenni”. Per "avere il pieno diritto ad accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la magistratura, nei vari ruoli, carriere e categorie senza limitazioni di mansioni e di svolgimento della carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge, le italiane dovranno attendere la legge 9 febbraio 1963, n. 66”.

 

DONNE IN ARMI - L'inserimento delle donne è stato un processo lento e graduale. La legge 7 dicembre 1959, n. 1083 "ha consentito l'accesso in Polizia, ma nel solo ‘corpo femminile' e con funzioni ben circoscritte, come la prevenzione e l'accertamento dei reati contro la moralità pubblica e il buon costume, la famiglia, la tutela del lavoro delle donne e dei minori”. Ed "è stato necessario attendere oltre un ventennio affinché alle donne poliziotto fosse riconosciuta pari dignità rispetto ai colleghi uomini".

 

"L'ultimo baluardo al riconoscimento di una piena parità di accesso alle varie carriere professionali è rimasto, per quasi altri 20 anni, il divieto per le donne di svolgere il servizio militare. Per compiere questo passo avanti si è dovuto attendere la legge 20 ottobre 1999, n. 380, che ha dato la delega al Governo a disciplinare il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nella Guardia di Finanza".

 

VIETATO DISCRIMINARE - "Il primo intervento legislativo degno di nota" è "la legge 9 dicembre 1977, n. 903, frutto dell'iniziativa del ministro del Lavoro Tina Anselmi (DC): sanciva il divieto di discriminazione nell'accesso al lavoro, nella formazione professionale, nelle retribuzioni e nell'attribuzione di qualifiche professionali", ricorda il dossier.

 

QUOTE ROSA - "La legge 12 luglio 2011, n. 120 ha dovuto intervenire per imporre l'obbligo delle cosiddette quote rosa nei consigli di amministrazione" visto che "in Italia, la presenza femminile negli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati era ancora così scarsa".

 

DIMISSIONI IN BIANCO - Sono due i provvedimenti cardine: la legge 17 ottobre 2007, n. 188 (disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera) e il decreto legislativo 14 settembre 2015 n.151 (disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità.

 

IL CORPO, IL SESSO, LA VIOLENZA, LA FAMIGLIA - Il dossier ripercorre le leggi che dal 1947 ad oggi hanno contribuito a modificare il ruolo della donna nella famiglia e nella società, ricordando l'introduzione di norme considerate divisive come quelle relative alla procreazione responsabile, l'addio al delitto d'onore e al matrimonio riparatore (che è solo del 1981); la legge sullo stalking e le norme contro il femminicidio.

 

POLITICA E PARI OPPORTUNITÀ - "È stato a partire dagli inizi degli anni ’90 che si è diffusa una maggiore consapevolezza". In "questo contesto si inserisce la legge 25 marzo 1993, n. 81 che - disciplinando l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale - prevedeva una riserva di quote per l'uno e per l'altro sesso nelle liste dei candidati alle amministrative.

 

Un ulteriore impulso è arrivato dalla legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1, che ha modificato l'art. 51 della Costituzione in materia di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive sancendo espressamente la promozione, con appositi provvedimenti, delle pari opportunità tra donne e uomini. Ma è stato solo con il nuovo millennio che il legislatore si è impegnato per garantire una maggiore presenza femminile a tutti i livelli", spiega il dossier che cita le più recenti leggi in materia elettorale e preferenza di genere.

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