Ferrovie, l'Ue critica l'Italia: la Rete non è indipendente

Economia
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La Corte di Giustizia europea rileva come il gestore delle infrastrutture, Rfi, non sia abbastanza slegato dal ministero nello stabilire le tariffe d'accesso al servizio. Garantita invece l'autonomia dell'organismo di regolamentazione

La legge italiana non consente di assicurare l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura  ferroviaria. E' quanto sostiene la Corte di giustizia  dell'Unione Europea. L'Italia, secondo la Corte di Lussemburgo, viola  e non recepisce correttamente le diverse direttive comunitarie sulla  liberalizzazione del trasporto ferroviario. L'Italia dovrebbe rendere il  gestore dell'infrastruttura ferroviaria Rfi indipendente nella gestione delle tariffe di accesso dal Ministero dei Trasporti, per ottimizzarne l'utilizzo.

In Italia Rfi e Trenitalia fanno parte dello stesso gruppo
- La liberalizzazione del trasporto ferroviario nella Ue, sottolinea la Corte di giustizia, mira ad obbligare gli stati membri a garantire alle imprese di tale settore un accesso "equo e non discriminatorio" alla rete ferroviaria, per cui l'esercizio di funzioni considerate essenziali "non può più essere assicurato dalle imprese ferroviarie storiche, ma deve essere affidato a gestori  indipendenti". In Italia il gruppo Fs, partecipato dal Ministero dello Sviluppo economico, controlla al 100% sia Rfi, Rete Ferroviaria Italiana, che gestisce l'infrastruttura, sia Trenitalia, che fornisce servizi di trasporto ferroviario. Dall'altra parte l'Ursf, l'Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari, fa organicamente parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La corte: "Legge italiana non garantisce indipendenza del gestore"
- Con il suo ricorso, l'esecutivo di Bruxelles, ha fatto valere che la normativa italiana non garantisce l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura. La Corte rileva che la normativa italiana prevede che la determinazione dei diritti, fissata di concerto con il Ministro, vincoli il gestore. Sebbene il Ministro eserciti "un mero controllo di legittimità, detto controllo dovrebbe tuttavia spettare all'organismo di regolamentazione", l'Ursf. La Corte ne trae la conclusione che "la legge italiana non consente di  assicurare l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura".

Non rilevata invece la mancanza di indipendenza dell'organismo di regolamentazione"
- Con la sua seconda censura la Commissione addebita alla  normativa italiana di non rispettare l'indipendenza dell'organismo di  regolamentazione, in quanto l'Ursf è costituito da funzionari del  Ministero e quest'ultimo continua ad esercitare un'influenza sul  gruppo Fs, che detiene Trenitalia. Ma la Corte osserva che, con i loro interventi legislativi successivi, le autorità italiane "hanno inciso sulla costituzione dell'organismo di regolamentazione" e ne trae la  conclusione che la Commissione "non ha fornito gli elementi necessari  per dimostrare la mancanza di indipendenza dell'organismo di regolamentazione".

La nota di Ferrovie dello Stato
- In una nota Ferrovie dello Stato ha affermato che, al "contrario di quanto pubblicato da alcuni media, la Corte di Giustizia UE ha stabilito con sentenza odierna che il Gestore dell’infrastruttura RFI non è oggi sufficientemente autonomo dal Ministero dei Trasporti nella determinazione dei pedaggi, rispetto a quanto previsto dalle Direttive comunitarie. Viceversa, l’indipendenza del Gestore dell’infrastruttura RFI all’interno della holding Ferrovie dello Stato Italiane è già stata riconosciuta come conforme alle Direttive comunitarie, tanto che la Commissione UE aveva ritirato nell’udienza dello scorso 11 aprile, presso la Corte, la sua censura nei confronti dell’Italia."

Indipendenza di Rfi dal Ministero dei trasporti
- La Corte di Giustizia UE, prosegue la nota di Ferrovie dello Stato, ha oggi 3 ottobre condannato l’Italia per non aver rispettato il diritto comunitario non garantendo l’indipendenza del Gestore dell’infrastruttura nel determinare i diritti di accesso all’infrastruttura (pedaggi) rispetto al Ministero dei trasporti.
“La Corte rileva che la normativa italiana prevede che la determinazione dei diritti, fissata di concerto con il Ministro, vincoli il gestore. Sebbene il Ministro eserciti un mero controllo di legittimità, detto controllo dovrebbe tuttavia spettare all’organismo di regolamentazione, nel caso di specie all’URSF. La Corte ne trae la conclusione che la legge italiana non consente di assicurare l’indipendenza del gestore dell’infrastruttura”.
I sistemi di determinazione dei diritti di utilizzo e di assegnazione della capacità devono incoraggiare i gestori ad ottimizzare l’utilizzo dell’infrastruttura nell’ambito stabilito dagli Stati membri. Il ruolo dei gestori non può quindi limitarsi a calcolare l’importo del diritto in ciascun caso concreto, applicando una formula fissata in precedenza mediante decreto ministeriale. Al contrario, essi devono disporre di un certo grado di flessibilità nella fissazione dell’importo dei diritti”.

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