Milano: diagnosi preimpianto un "diritto" con malattia genetica grave

Cronaca
La clinica Mangiagalli di Milano
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Un'ordinanza del tribunale condanna la Regione Lombardia e la clinica Mangiagalli, che aveva rifiutato di fare il test a una coppia ricorsa alla fecondazione assistita, in cui l'uomo era affetto da esostosi multipla ereditaria

Se una coppia è affetta da una malattia genetica grave, tale da poter portare ad un aborto terapeutico da parte della donna, la coppia ha diritto o a ottenere la diagnosi genetica preimpianto nella struttura sanitaria dove è effettuata la procreazione medicalmente assistita, oppure al pagamento delle spese per effettuare questo test in un’altra struttura abilitata. Lo ha stabilito un'ordinanza del Tribunale di Milano, che condanna la Regione Lombardia e la clinica Mangiagalli per il rifiuto di fare la diagnosi preimpianto a una coppia in cui l'uomo era affetto da esostosi multipla ereditaria, trasmissibile al feto.

“Prestazione essenziale di assistenza”

A dare la notizia è stato Gianni Baldini, avvocato della coppia, che ha sottolineato come l'ordinanza abbia “grande importanza, poiché estende il diritto alla diagnosi preimpianto in presenza di qualunque patologia genetica grave che possa comportare un aborto terapeutico”. Ordinanze precedenti, come quelle dei tribunali di Cagliari e Roma, stabilivano questo diritto solo in relazione a determinate malattie. “Questa ordinanza – ha detto Baldini – dimostra come la diagnosi genetica preimpianto (Pgd) su malattie gravi rappresenti una prestazione essenziale di assistenza”. In questo modo, ha spiegato il legale, “vi è un criterio omogeneo di gravità della patologia, dell'embrione come del feto, in forza del quale a tutela della salute della donna sussiste la pretesa ad effettuare” la Pdg. Concedere alla donna tale possibilità, ha sottolineato Baldini, “non può rientrare nella discrezionalità dell'azienda sanitaria, essendo parte del diritto soggettivo alla procreazione cosciente e responsabile per il quale non può sussistere differenza tra riproduzione naturale o medicalmente assistita”.

Condannata anche la Regione

Assieme alla Mangiagalli, ha detto l’avvocato, è condannata anche la Regione Lombardia perché “si era costituita a sostegno delle tesi della clinica, che sosteneva che la diagnosi genetica preimpianto non costituisce un diritto per il paziente ma una possibilità in base alle capacità tecniche della clinica”. La Mangiagalli, al momento, effettua la Pgd solo per tre patologie.

“Inserire Pdg nei Lea”

Secondo Baldini, l'ordinanza del Tribunale di Milano pone anche un altro tema: “La procreazione medicalmente assistita è stata inserita nei Livelli essenziali di assistenza (Lea), ma una prestazione accessoria fondamentale per le coppie con malattie genetiche gravi prevista dalla legge 40 sulla pma, come appunto la diagnosi preimpianto, non è stata inserita. Ciò è illogico e discriminante e il mancato inserimento della Pdg nei Lea costituisce una contraddizione inaccettabile”. Per questo, ha concluso l’avvocato, “valuteremo ipotesi di azione presso i tribunali amministrativi”.

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