Consiglio di Stato: le benedizioni a scuola sono legittime

Cronaca
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Accolto il ricorso del ministero dell'Istruzione e ribaltata la sentenza del Tar Emilia-Romagna, che aveva annullato una delibera con cui un consiglio d'istituto di Bologna aveva autorizzato il rito. I giudici hanno detto sì alla pratica religiosa, "alla presenza di chi vi acconsente e fuori dall'orario scolastico"

Le benedizioni a scuola, fuori dalle lezioni e facoltative, sono legittime. L’ha stabilito il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso del ministero dell'Istruzione. Ribaltata, così, la decisione del Tar Emilia-Romagna, che aveva annullato una delibera con cui un consiglio d’istituto di Bologna le aveva autorizzate. Per i giudici il rito non incide “in alcun modo sullo svolgimento della didattica e della vita scolastica in generale” e questo “non diversamente” da altre attività parascolastiche.

La polemica - La polemica sulle benedizioni, finita anche sul New York Times, nacque dal ricorso presentato da alcuni docenti e genitori dell'istituto comprensivo 20 di Bologna e dal comitato “Scuola e costituzione”. In primo grado, un anno fa, il tribunale amministrativo aveva accolto le loro ragioni: la scuola non poteva essere coinvolta in un rito attinente unicamente alla sfera individuale di ciascuno. Ora, però, la sesta sezione del Consiglio di Stato (con presidente Sergio Santoro), all'esito dell'udienza del 20 dicembre, afferma che le benedizioni non incidono sulla vita scolastica, “non diversamente dalle diverse attività ‘parascolastiche’ che, oltretutto, possono essere programmate o autorizzate dagli organi di autonomia delle singole scuole anche senza una formale delibera”.

Sì al rito, “alla presenza di chi vi acconsente e fuori dall'orario scolastico” - Secondo i giudici il rito, per chi intende praticarlo, “ha senso in quanto celebrato in un luogo determinato, mentre non avrebbe senso (o, comunque, il medesimo senso) se celebrato altrove. E ciò spiega il motivo per cui possa chiedersi che esso si svolga nelle scuole, alla presenza di chi vi acconsente e fuori dall'orario scolastico, senza che ciò possa minimamente ledere, neppure indirettamente, il pensiero o il sentimento, religioso o no, di chiunque altro che, pur appartenente alla medesima comunità, non condivida quel medesimo pensiero e che dunque, non partecipando all'evento, non possa in alcun senso sentirsi leso da esso”.

Principio di non discriminazione - Inoltre, continuano i giudici, “non può logicamente attribuirsi al rito delle benedizioni pasquali", con i limiti stabiliti in questo caso, “un trattamento deteriore rispetto ad altre diverse attività ‘parascolastiche’ non aventi alcun nesso con la religione”. “C'è da chiedersi – prosegue la sentenza – come sia possibile che un (minimo) impiego di tempo sottratto alle ordinarie attività scolastiche sia del tutto legittimo o tollerabile se rivolto a consentire la partecipazione degli studenti” ad attività culturali, sportive o ricreative, “mentre si trasformi, invece, in un non consentito dispendio di tempo se relativo ad un evento di natura religiosa, oltretutto rigorosamente al di fuori dell'orario scolastico”. I giudici aggiungono, quindi, che “per un elementare principio di non discriminazione, non può attribuirsi alla natura religiosa di un'attività una valenza negativa tale da renderla vietata o intollerabile unicamente perché espressione di una fede religiosa, mentre, se non avesse tale carattere, sarebbe ritenuta ammissibile e legittima”. È la stessa Costituzione nell'articolo 20, si ricorda infine, a porre “un divieto di trattamento deteriore, sotto ogni aspetto, delle manifestazioni religiose in quanto tali”.

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