Matrimonio in vista? Vietato licenziare la sposa

Cronaca

Lo ha stabilito la Cassazione "in nome della tutela della famiglia". Seconda la sentenza per le lavoratrici con un contratto regolare ci deve essere un periodo di garanzia che va dalle pubblicazioni delle nozze a un anno dal giorno del "Sì"

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Se una donna è prossima al matrimonio non può essere licenziata in nome della tutela della famiglia. Lo si evince da una sentenza della Cassazione che ricorda come per le lavoratrici con contratto regolare ci sia una sorta di periodo di "garanzia" che va dalle pubblicazioni delle future nozze a un anno per la data della celebrazione del matrimonio durante il quale esiste un divieto a licenziare.

La Cassazione ricorda questo diritto nell'affrontare il caso di una donna di Ariccia (Roma) che aveva chiesto, al tribunale di Roma, di dichiarare nullo il suo licenziamento, tra gli altri motivi, anche perché aveva affisso al comune le pubblicazione del suo matrimonio.

La Sezione Lavoro della Cassazione ha perciò ricordato come "la tutela accordata dalla legge 9 gennaio 1963 numero 7 alle lavoratrici che contraggono matrimonio è fondata sull'elemento obiettivo della celebrazione del matrimonio e non è subordinata all'adempimento di alcun obbligo di comunicazione da parte della lavoratrice al datore" anche se, sottolineano i supremi giudici, sarebbe meglio che la lavoratrice comunicasse comunque la decisione di sposarsi al proprio datore di lavoro se non altro per "il dovere di collaborazione e di esecuzione del contratto secondo buona fede".

In sostanza, quindi, è scritto nella sentenza 17845, il licenziamento è illegittimo "allorché sia stato intimato senza che ricorressero i presupposti di una delle ipotesi di legittimo recesso datoriale, contemplate nell'ultimo comma dell'art. 1, l.n. 7-1963, nel periodo intercorrente tra la richiesta delle pubblicazioni e un anno dalla celebrazione".

Attenzione, però, se il preavviso di licenziamento arriva prima della pubblicazione non vale a nulla correre al comune e accelerare le pratiche delle nozze, perché sottolinea la Cassazione, "non può assumere rilevanza la richiesta di pubblicazioni successive al licenziamento se pure intervenuta nel periodo di preavviso".

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